Sentenza 498/1995 (ECLI:IT:COST:1995:498)
Massima numero 21930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  23/11/1995;  Decisione del  23/11/1995
Deposito del 11/12/1995; Pubblicazione in G. U. 20/12/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 498/95. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - EX DIPENDENTI DELLA SOPPRESSA O.N.M.I. TRANSITATI IN ALTRI ENTI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO PER IL PERIODO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'O.N.M.I. - NUOVI CRITERI DI COMPUTO - DETERMINAZIONE DI QUANTO MATURATO SECONDO LA PREVIGENTE DISCIPLINA ALLA DATA DELL'ISCRIZIONE ALL'INADEL - LAMENTATA ASSENZA DI MECCANISMI PEREQUATIVI O DI RIVALUTAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELLA UNICITA' DEL RAPPORTO - DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO COMMISURATA ALL'INTERO RAPPORTO - DIPENDENTE CHE ABBIA CONCLUSO IL RAPPORTO PRIMA DELLA SOPPRESSIONE DELL'O.N.M.I. OPPURE SUCCESSIVAMENTE - NON COMPARABILITA' DELLE DUE SITUAZIONI - INFONDATEZZA.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, nella parte in cui, a seguito della introduzione di criteri - nuovi rispetto al previgente regime - per il computo dell'indennita' premio di servizio degli ex dipendenti della disciolta O.N.M.I., con fissazione alla data dell'iscrizione all'INADEL del momento di determinazione di quanto maturato in base all'ordinamento dell'O.N.M.I. stessa, disporrebbe che l'indennita' rimanga "congelata" a quella data, in assenza di meccanismi perequativi analoghi a quelli previsti dalla l. n. 297 del 1982. La normativa impugnata, infatti, salvaguarda il principio di adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione perche', riconducendo ad uniformita' ed organicita' la disciplina dei trattamenti di quiescenza e previdenza degli ex dipendenti O.N.M.I., ha sancito il principio della unicita' del rapporto, riconoscendo ad essi una indennita' premio di fine servizio INADEL commisurata all'intero rapporto attraverso la ricongiunzione dei periodi utili; nel contempo, ha curato di evitare che la soppressione dell'Opera si risolvesse in un danno per il personale, cui viene attribuita l'eventuale eccedenza fra l'importo versato per gli accantonamenti e quello determinato in via teorica (art. 6, comma 4). La non comparabilita' fra la posizione di chi abbia concluso il suo rapporto prima della soppressione dell'O.N.M.I. e coloro che l'abbiano proseguito presso un altro ente - per i quali soltanto puo' parlarsi di valutazione e ricongiungimento di diversi periodi - consente poi di escludere il lamentato 'vulnus' al principio di eguaglianza. - Sul trattamento di fine servizio relativo al periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., S. n. 311/1993 e O. n. 121/1988. Sul trattamento spettante alla fine del rapporto originato dalla successione all'O.N.M.I., S. n. 164/1989. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte