Sentenza 500/1995 (ECLI:IT:COST:1995:500)
Massima numero 21913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
23/11/1995; Decisione del
23/11/1995
Deposito del 11/12/1995; Pubblicazione in G. U. 20/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 500/95. TUTELA GIURISDIZIONALE - INFRAZIONI VALUTARIE - SANZIONI - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX L. N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSISI AL 5 DICEMBRE 1987 - ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - ACCESSO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - PLURALITA' DI MODULI PROCESSUALI - SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA.
SENT. 500/95. TUTELA GIURISDIZIONALE - INFRAZIONI VALUTARIE - SANZIONI - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX L. N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSISI AL 5 DICEMBRE 1987 - ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - ACCESSO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - PLURALITA' DI MODULI PROCESSUALI - SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nella parte in cui escludono l'applicabilita' del procedimento di opposizione ad ingiunzione 'ex' l. n. 689 del 1981 avverso il decreto che irroga sanzioni per le infrazioni valutarie, quando il procedimento sia gia' concluso con provvedimento definitivo alla data del 5 dicembre 1987: la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e' infatti esclusa quando viene in discussione non gia' l''an' bensi' il 'quomodo' dell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto un determinato schema processuale - l'adozione di un rito piuttosto che di un altro - non puo' essere assunto a modello costituzionale del giusto processo; quanto alla lamentata disparita' di trattamento, in generale non ravvisabile nella successione di leggi nel tempo per il potere discrezionale del legislatore di introdurre una nuova disciplina che produca anche effetti piu' favorevoli o comunque diversi, nella specie le due discipline, riguardanti infrazioni commesse tutte prima della innovazione normativa, non differiscono per la sanzionabilita' della condotta bensi', semplicemente, per la forma processuale di tutela contro l'atto di accertamento. - Successione di leggi nel tempo ed ambito del potere discrezionale del legislatore, S. nn. 238/1984, 55/1983, 113/1977. red.: A. Greco
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nella parte in cui escludono l'applicabilita' del procedimento di opposizione ad ingiunzione 'ex' l. n. 689 del 1981 avverso il decreto che irroga sanzioni per le infrazioni valutarie, quando il procedimento sia gia' concluso con provvedimento definitivo alla data del 5 dicembre 1987: la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e' infatti esclusa quando viene in discussione non gia' l''an' bensi' il 'quomodo' dell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto un determinato schema processuale - l'adozione di un rito piuttosto che di un altro - non puo' essere assunto a modello costituzionale del giusto processo; quanto alla lamentata disparita' di trattamento, in generale non ravvisabile nella successione di leggi nel tempo per il potere discrezionale del legislatore di introdurre una nuova disciplina che produca anche effetti piu' favorevoli o comunque diversi, nella specie le due discipline, riguardanti infrazioni commesse tutte prima della innovazione normativa, non differiscono per la sanzionabilita' della condotta bensi', semplicemente, per la forma processuale di tutela contro l'atto di accertamento. - Successione di leggi nel tempo ed ambito del potere discrezionale del legislatore, S. nn. 238/1984, 55/1983, 113/1977. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte