Sentenza 501/1995 (ECLI:IT:COST:1995:501)
Massima numero 21902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
23/11/1995; Decisione del
23/11/1995
Deposito del 11/12/1995; Pubblicazione in G. U. 20/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 501/95. POSSESSO (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASE INTERDITTALE - PROCEDIMENTO CAUTELARE - SENT. N. 253 DEL 1994 - ESTENSIONE DELLA RECLAMABILITA' AI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO - RECLAMABILTA' DELL'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI INTERDETTO POSSESSORIO - ASSERITA ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - AMPIEZZA DEL RINVIO, OPERATO DALL'ART. 703 C.P.C., ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - PIENA COMPATIBILITA' APPLICATIVA COL PROCEDIMENTO POSSESSORIO - RECLAMABILITA' DELLA ORDINANZA DI RIGETTO - INFONDATEZZA.
SENT. 501/95. POSSESSO (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASE INTERDITTALE - PROCEDIMENTO CAUTELARE - SENT. N. 253 DEL 1994 - ESTENSIONE DELLA RECLAMABILITA' AI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO - RECLAMABILTA' DELL'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI INTERDETTO POSSESSORIO - ASSERITA ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - AMPIEZZA DEL RINVIO, OPERATO DALL'ART. 703 C.P.C., ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - PIENA COMPATIBILITA' APPLICATIVA COL PROCEDIMENTO POSSESSORIO - RECLAMABILITA' DELLA ORDINANZA DI RIGETTO - INFONDATEZZA.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui la norma, come integrata dalla sent. n. 253 del 1994 - che ha colpito l'esclusione del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare -, tuttora escluderebbe la reclamabilita' dell'ordinanza di rigetto della domanda di interdetto possessorio: infatti, una volta che, in forza del richiamo alla disciplina generale del procedimento cautelare ex "art. 669 - bis ss." operato dall'art. 703, secondo comma, c.p.c., si ritenga applicabile al procedimento possessorio anche l'art. 669 - terdecies, il rinvio vale a trasporre nel diverso procedimento tutto il contenuto della norma, come risultante a seguito di quella sentenza additiva, in assenza di espresse riserve e non sussistendo alcuna incompatibilita' applicativa, ove si consideri che il rigetto della domanda comporta maggior rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio per un ricorrente in possessorio. - S. n. 253/1994 richiamata nel testo. red.: A. Greco
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui la norma, come integrata dalla sent. n. 253 del 1994 - che ha colpito l'esclusione del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare -, tuttora escluderebbe la reclamabilita' dell'ordinanza di rigetto della domanda di interdetto possessorio: infatti, una volta che, in forza del richiamo alla disciplina generale del procedimento cautelare ex "art. 669 - bis ss." operato dall'art. 703, secondo comma, c.p.c., si ritenga applicabile al procedimento possessorio anche l'art. 669 - terdecies, il rinvio vale a trasporre nel diverso procedimento tutto il contenuto della norma, come risultante a seguito di quella sentenza additiva, in assenza di espresse riserve e non sussistendo alcuna incompatibilita' applicativa, ove si consideri che il rigetto della domanda comporta maggior rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio per un ricorrente in possessorio. - S. n. 253/1994 richiamata nel testo. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte