Sentenza 504/1995 (ECLI:IT:COST:1995:504)
Massima numero 21925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
11/12/1995; Decisione del
11/12/1995
Deposito del 14/12/1995; Pubblicazione in G. U. 20/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 504/95. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DIVIETO DI CONCESSIONE DI PERMESSI PREMIO AI CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI QUANDO NON ABBIANO COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA - ASSENZA DI COLLEGAMENTI ATTUALI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PRECEDENTE CONCESSIONE DI PERMESSI PREMIO - IRRAGIONEVOLE INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO DEL CONDANNATO NON COLLABORANTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 504/95. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DIVIETO DI CONCESSIONE DI PERMESSI PREMIO AI CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI QUANDO NON ABBIANO COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA - ASSENZA DI COLLEGAMENTI ATTUALI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PRECEDENTE CONCESSIONE DI PERMESSI PREMIO - IRRAGIONEVOLE INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO DEL CONDANNATO NON COLLABORANTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti di condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, i quali, non avendo prestato collaborazione con la giustizia, non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi abbiano fruito in precedenza di permessi premio e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, in quanto, benche' il permesso premio non appartenga alla categoria delle misure alternative alla detenzione, purtuttavia costituisce uno strumento essenziale ai fini del trattamento di rieducazione del condannato e, pertanto, come la revoca dei benefici penitenziari, disposta, nei confronti della stessa categoria di condannati, dalla medesima norma impugnata, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 306 del 1993, non e' ragionevolmente compatibile con la funzione rieducativa della pena, quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, allo stesso modo, al ricorrere di quest'ultima circostanza, il divieto della concessione di permessi premio a detenuti che ne abbiano gia' usufruito nell'ambito di un trattamento premiale complessivo, si configura come una non ragionevole interruzione di un programma rieducativo, con la conseguente violazione dei principi costituzionali che regolano l'esecuzione delle pene detentive. - Sulla norma impugnata, v., oltre alla S. n. 306/1993, da ultimo, anche la S. n. 68/1995 e la O. n. 386/1995. - Sulla natura dei permessi premio, v. S. n. 227/1995, 349/1993 e 188/1990. red.: F. Mangano
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti di condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, i quali, non avendo prestato collaborazione con la giustizia, non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi abbiano fruito in precedenza di permessi premio e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, in quanto, benche' il permesso premio non appartenga alla categoria delle misure alternative alla detenzione, purtuttavia costituisce uno strumento essenziale ai fini del trattamento di rieducazione del condannato e, pertanto, come la revoca dei benefici penitenziari, disposta, nei confronti della stessa categoria di condannati, dalla medesima norma impugnata, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 306 del 1993, non e' ragionevolmente compatibile con la funzione rieducativa della pena, quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata, allo stesso modo, al ricorrere di quest'ultima circostanza, il divieto della concessione di permessi premio a detenuti che ne abbiano gia' usufruito nell'ambito di un trattamento premiale complessivo, si configura come una non ragionevole interruzione di un programma rieducativo, con la conseguente violazione dei principi costituzionali che regolano l'esecuzione delle pene detentive. - Sulla norma impugnata, v., oltre alla S. n. 306/1993, da ultimo, anche la S. n. 68/1995 e la O. n. 386/1995. - Sulla natura dei permessi premio, v. S. n. 227/1995, 349/1993 e 188/1990. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte