Sentenza 505/1995 (ECLI:IT:COST:1995:505)
Massima numero 21924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  11/12/1995;  Decisione del  11/12/1995
Deposito del 14/12/1995; Pubblicazione in G. U. 20/12/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 505/95. PROFESSIONI - ORDINE DEI GIORNALISTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PARTECIPAZIONE DELL'INCOLPATO ALL'ISTRUTTORIA - FACOLTA' DI INDICARE TESTIMONI - OMESSA PREVISIONE - AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA E 24, SECONDO COMMA, COST. - INTERPRETAZIONE - GARANZIE MINIME DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria del procedimento disciplinare, indicando testimoni a discarico, in quanto, posto che, per un verso, non sussiste la denunciata disparita' di trattamento in danno dei giornalisti, in rapporto alla disciplina relativa agli avvocati e procuratori legali, poiche' l'esercizio della funzione disciplinare e' regolato con ampia discrezionalita' da parte del legislatore e con modalita' diverse in relazione alle differenti peculiarita' dei settori, e che, per altro verso, a causa della natura amministrativa del procedimento disciplinare in questione, non sono operanti le garanzie costituzionali del diritto di difesa, pur tuttavia, sia per la gravita' delle conseguenze personali determinate dall'applicazione delle sanzioni disciplinari, sia per l'interesse pubblico alla correttezza e all'imparzialita' del procedimento disciplinare, deve essere riconosciuto un nucleo di garanzie minime rispondenti al principio di ragionevolezza, che impone di interpretare la norma impugnata nel senso che, allorquando il Consiglio regionale dell'ordine non si limiti ad acquisire "sommarie informazioni" - per le quali sono sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito dell'interessato a comparire -, ma prosegue l'istruttoria con la raccolta di prove, la previsione espressa della contestazione specifica degli addebiti e della facolta' dell'incolpato di "essere sentito nelle sue discolpe", comprende, sul piano logico-giuridico, la confutabilita' delle prove su cui si fondano i pretesi illeciti, non solo attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti, ma anche attraverso la deduzione di altre prove, tra cui non puo' considerarsi preclusa la richiesta - sulla quale l'organo disciplinare e' tenuto a pronunciarsi motivatamente per consentire le successive verifiche giurisdizionali - di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni. - Sui limiti delle discrezionalita' del legislatore in materia di procedimenti disciplinari, V. sentt. 71/1995, 119/1995, 210/1995 e 312/1995. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte