Sentenza 507/1995 (ECLI:IT:COST:1995:507)
Massima numero 21944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/12/1995;  Decisione del  11/12/1995
Deposito del 18/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 507/95. SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ED ORDINANZA-INGIUNZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE O DEL SUO PROCURATORE ALLA PRIMA UDIENZA SENZA ADDURRE ALCUN LEGITTIMO IMPEDIMENTO - DOVERE DEL PRETORE DI CONVALIDA 'DE PLANO' ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE IRROGANTE, PARIMENTI NON COMPARSA, NON ABBIA PREVIAMENTE DEPOSITATO I DOCUMENTI DI CUI ALL'ART. 23, SECONDO COMMA, L. N. 689 DEL 1981 - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma (principio di ragionevolezza) e 24, secondo comma (diritto di difesa) Cost., l'art. 23, quinto comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23, in quanto - tenuto presente che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa tende, attraverso l'impugnazione dell'atto (ordinanza-ingiunzione), all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e che in esso l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio - la preclusione all'esame del merito, determinata dall'omesso adempimento dell'onere di preventivo deposito dei documenti, atti a dimostrare la legittimita' della pretesa, si risolve, al pari di quella operante nonostante la sussistenza della prova documentale della illegittimita' dell'atto (gia' dichiarata costituzionalmente illegittima), in motivo di intrinseca irragionevolezza, postoche' le due situazioni, in ragione della loro speculare equivalenza nell'ambito del giudizio, esplicano il medesimo effetto, ostativo o non ostativo per ambedue, rispetto alla convalida 'de plano' del provvedimento opposto. - S. n. 534/1990. red.: Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte