Sentenza 509/1995 (ECLI:IT:COST:1995:509)
Massima numero 21946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/12/1995;  Decisione del  11/12/1995
Deposito del 18/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:  21945


Titolo
SENT. 509/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - LIMITAZIONE AL CUMULO DI CONTRIBUZIONI VERSATE IN SISTEMI PREVIDENZIALI DIVERSI IN AMBITO COMUNITARIO CON DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI CONTRIBUTIVI MINIMI CUI L'AUTORIZZAZIONE E' SUBORDINATA - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL LAVORATORE ITALIANO CHE ABBIA PRESTATO LAVORO E VERSATO I RELATIVI CONTRIBUTI ESCLUSIVAMENTE IN ALTRO STATO DELLA CEE - PRETESA LESIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 38, SECONDO COMMA, COST. - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 28 febbraio 1983 n. 47 - nella parte in cui non prevede che in favore del lavoratore, iscritto unicamente al sistema previdenziale di altro Stato membro della C.E.E., debba essere computato, al fine dell'ammissione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nel sistema previdenziale nazionale, il periodo contributivo maturato esclusivamente in quell'altro Stato membro - letto in combinazione con l'art. 9 par. 2 Reg. Cons. C.E.E. 14 giugno 1971 n. 1408/71 (il quale prevede, secondo l'interpretazione datane alla Corte di giustizia, la possibilita' di cumulare i periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri, lasciando, pero', alla disciplina legislativa di ciascuno di essi il compito di determinare i presupposti del diritto o dell'obbligo di affiliazione al proprio regime di previdenza sociale): sia perche' (con riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.) il lavoratore "non assicurato" in Italia, ma in altri Paesi della Comunita', partecipa ai sistemi previdenziali di questi e in uno qualsiasi degli stessi puo' far valere il cumulo dei singoli periodi contributivi in forza di quanto disposto dal cit. art. 9 Reg. n. 1408/71; sia perche' (con riferimento agli artt. 1 e 4 Cost.), mancando in tesi un rapporto di lavoro assoggettato alla normativa nazionale, per un verso, non e' ipotizzabile una lesione del valore costituzionale della protezione del lavoro, e, per l'altro, il rapporto di lavoro assoggettato alla normativa di altro Paese comunitario trova la sua tutela nell'ordinamento dello stesso; sia perche' (con riferimento al principio di ragionevolezza) il carattere territoriale ed il fondamento di tipo assicurativo del sistema previdenziale - che risponde ad una non irragionevole esigenza gestionale per l'equilibrio di bilancio degli enti deputati ad assicurare le prestazioni previdenziali - precludono che il lavoratore italiano all'estero possa accedere al sistema previdenziale italiano in ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro assoggettato o assoggettabile a contribuzione in Italia; sia, infine, perche' (con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale) la minore disponibilita' di mezzi del cittadino italiano "non assicurato" in Italia ma soltanto in altro Paese comunitario rappresenta una mera conseguenza di fatto non valorizzabile autonomamente. (Corte Giustizia CEE 20 ottobre 1993 c. n. 297/92; 27 gennaio 1981, c. n. 70/80). red.: Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte