Ordinanza 511/1995 (ECLI:IT:COST:1995:511)
Massima numero 21948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/12/1995;  Decisione del  11/12/1995
Deposito del 18/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 511/95. TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - IMPROCEDIBILITA' (O IMPROSEGUIBILITA') DELL'AZIONE PENALE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI CAPITALE, ACCESSORI E RISARCIMENTO DEL DANNO - LAMENTATA SUBORDINAZIONE DELL'AZIONE PENALE ALL'ESCLUSIVA VOLONTA' DELL'AUTORE DEL REATO - PRETESE IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE DELITTUOSE ANCHE PIU' LIEVI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 386, in quanto - postoche' la 'ratio' della disposizione impugnata consiste nella finalita' deflattiva dei procedimenti penali aventi ad oggetto la violazione della disciplina degli assegni bancari e, contemporaneamente, nella tutela del bene giuridico della pubblica fede attraverso la previsione disincentivante di dover corrispondere, oltre all'importo dell'assegno, anche gli accessori (interessi, penale e spese per il protesto), indipendentemente dalla richiesta del creditore ed anche in presenza di remissione del debito - il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore appare ragionevole in relazione a comportamenti che destano minore allarme sociale perche' seguiti dal pagamento della somma capitale e degli accessori; non e' fondatamente deducibile alcuna disparita' di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui il risarcimento del danno e' valutato come mera circostanza del reato, essendo incomparabili le situazioni confrontate; non e' ravvisabile alcuna lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, non sussistendo un vincolo costituzionale che limiti a determinate fattispecie nominate la discrezionalita' del legislatore nella previsione di nuove ipotesi di condizioni di procedibilita'. - S. n. 203/1993; O. n. 370/1995. red.: Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte