Ordinanza 512/1995 (ECLI:IT:COST:1995:512)
Massima numero 21938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/12/1995;  Decisione del  11/12/1995
Deposito del 18/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 512/95. PROCESSO PENALE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - IMPROROGABILITA' DEL TERMINE DI SEI MESI PER IL COMPIMENTO DELLE INDAGINI - PROROGABILITA' DELLO STESSO TERMINE NELLA DISCIPLINA ORDINARIA DELLE INDAGINI - PREVISIONE DI UN TERMINE ANNUALE PER LE INDAGINI RELATIVE A DELITTI DI MAFIA O CAMORRA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 112 COST. - FUNZIONALITA' DEL TERMINE ALLE ESIGENZE DI TEMPESTIVITA' DELLE INDAGINI E DI GARANZIA DELL'INDAGATO GIA' DESTINATARIO DI UNA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per il compimento delle indagini riaperte a seguito di revoca di sentenza di non luogo a procedere stabilisce un termine improrogabile non superiore a sei mesi, in quanto, ribadito che la previsione di un limite cronologico per lo svolgimento delle indagini preliminari risponde alla duplice necessita' di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di garantire le condizioni di chi a tali indagini e' assoggettato, e che pertanto, cio' non costituisce ostacolo al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, non e' irragionevole che , per il caso di riapertura delle indagini conseguenti alla revoca della sentenza di non luogo a procedere, venga previsto un diverso regime, sia rispetto all'art. 406 del codice di procedura penale che consente la proroga del termine di durata delle indagini preliminari, sia rispetto all'art. 407 del codice di procedura penale, che per alcune categorie di delitti (alle quali appartiene il delitto per il quale procede il giudice 'a quo') prevede un termine annuale, poiche' la revoca di un provvedimento di non luogo a procedere (nel caso di specie, una sentenza di proscioglimento) costituisce adeguato elemento ostativo a sottoporre il prosciolto al regime ordinario previsto per le indagini compiute per la prima volta, tanto piu' in considerazione della possibilita' di utilizzare le prove acquisite prima della sentenza suddetta. - V. O. nn. 48/1993 e 485/1993. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte