Ordinanza 513/1995 (ECLI:IT:COST:1995:513)
Massima numero 21949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/12/1995; Decisione del
11/12/1995
Deposito del 18/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 513/95. CORTE DEI CONTI - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - OMESSA PREVISIONE DELL'APPELLABILITA' DELLE SENTENZE IN MATERIA PENSIONISTICA ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, 111 COST. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER IL RIESAME DELLA RILEVANZA ALLA LUCE DELLO 'IUS SUPERVENIENS'.
ORD. 513/95. CORTE DEI CONTI - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - OMESSA PREVISIONE DELL'APPELLABILITA' DELLE SENTENZE IN MATERIA PENSIONISTICA ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, 111 COST. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER IL RIESAME DELLA RILEVANZA ALLA LUCE DELLO 'IUS SUPERVENIENS'.
Testo
Deve essere ordinata la restituzione alla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19 - nella parte in cui non e' previsto, avverso le sentenze pronunciate in materia pensionistica dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, il rimedio dell'appello alle sezioni giurisdizionali centrali aventi competenza funzionale nella stessa materia - sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., per il riesame della rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' (art. 1 d.l. 23 dicembre 1994 n. 718, successivamente reiterato con i dd.ll. nn. 47 del 1995, 131 del 1995, 248 del 1995, 353 del 1995, 439 del 1995), che prevede che avverso le sentenze rese dalle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni. red.: S. Di Palma
Deve essere ordinata la restituzione alla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, nella l. 14 gennaio 1994 n. 19 - nella parte in cui non e' previsto, avverso le sentenze pronunciate in materia pensionistica dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, il rimedio dell'appello alle sezioni giurisdizionali centrali aventi competenza funzionale nella stessa materia - sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., per il riesame della rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' (art. 1 d.l. 23 dicembre 1994 n. 718, successivamente reiterato con i dd.ll. nn. 47 del 1995, 131 del 1995, 248 del 1995, 353 del 1995, 439 del 1995), che prevede che avverso le sentenze rese dalle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte