Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Toscana - Individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti di produzione geotermici - Immediata efficacia della relativa delibera consiliare - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione nonché della competenza statale esclusiva in materia di ambiente, ecosistema e beni culturali e dei principi, anche comunitari, a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, che prescrive l'immediata efficacia della delibera del Consiglio regionale n. 41 del 2020, la quale individua le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, anticipando gli effetti della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), non ancora approvata, e il cui effetto non è venuto meno con la revoca della delibera n. 41 del 2020 da parte della successiva delibera n. 39 del 2021. Come emerge dalle premesse della delibera consiliare n. 41 del 2020, la modifica del PAER effettuata con la delibera medesima costituisce una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente, secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali. La disposizione impugnata costituisce, dunque, una norma di salvaguardia ambientale, transitoria e con finalità cautelare, volta a evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l'individuazione delle aree non idonee possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. (Precedente: S. 177/2021 - mass. 44094).