Sentenza 38/2025 (ECLI:IT:COST:2025:38)
Massima numero 46732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  27/02/2025;  Decisione del  27/02/2025
Deposito del 04/04/2025; Pubblicazione in G. U. 09/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46733


Titolo
Industria - In genere - Stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale - Disposto sequestro preventivo su di essi - Provvedimento con cui il giudice esclude, revoca o nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti indicati o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale - Appello - Competenza - Tribunale di Roma anziché tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 134001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 104-bis, comma 1-bis.2, del d.lgs. n. 271 del 1989, limitatamente alle parole «Sull’appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.». La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, introducendo una competenza del medesimo Tribunale derogatoria rispetto alla ordinaria competenza del tribunale territoriale per la sola ipotesi in cui il giudice del sequestro di uno stabilimento industriale dichiarato dal Governo di interesse strategico nazionale abbia comunque negato l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, dopo l’adozione da parte del Governo delle misure di bilanciamento cui all’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, produce un intreccio e una sovrapposizione di competenze tra i due tribunali foriera di ricadute non coerenti con l’obiettivo legislativo di assicurare unitarietà di indirizzi applicativi e specializzazione del giudice competente a valutare la prosecuzione dell’attività produttiva. Né può ritenersi che tale previsione, anziché determinare lo spostamento di competenza censurato, abbia introdotto un nuovo rimedio contro il provvedimento del giudice che abbia disposto l’interruzione dell’attività dello stabilimento o dell’impianto, perché contro il provvedimento di un giudice che escluda o revochi l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di qualunque impresa destinataria del sequestro, o che all’opposto autorizzi la prosecuzione dell’attività stessa, non può non ammettersi, in via generale, la possibilità di proporre appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. Contrariamente a ciò, l’art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., attribuisce la competenza al Tribunale di Roma a conoscere dell’appello soltanto contro il provvedimento del giudice che abbia negato l’autorizzazione a proseguire l’attività produttiva, ma non contro l’eventuale provvedimento che tale autorizzazione abbia invece rilasciato; contro quest’ultimo provvedimento resta però ammissibile un appello del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., giungendo così al risultato di stabilire la competenza dell’uno o dell’altro tribunale in sede di appello secundum eventum litis, con un risultato del tutto distonico rispetto a quello di maturare unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale e di mantenere una specializzazione dell’organo giudicante in tutte le decisioni che attengono alla prosecuzione dell’attività produttiva di stabilimenti o impianti in relazione ai quali il Governo abbia dettato specifiche misure di bilanciamento. In secondo luogo, lo spostamento di competenza in esame crea strutturalmente le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti di appello, innanzi a diversi tribunali, eventualità problematica nell’ipotesi in cui il provvedimento che vieta la prosecuzione dell’attività nonostante le misure di bilanciamento sia stato adottato dal giudice a seguito di una istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto. In tal caso, è giocoforza concludere che il provvedimento sia impugnabile presso il Tribunale di Roma nella sola parte in cui vieta la prosecuzione dell’attività e presso il tribunale locale per la parte residua. Il che crea inevitabilmente il rischio di decisioni contrastanti, e comunque non coordinate, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti. In definitiva, la disposizione censurata pregiudica non solo la finalità, perseguita dal legislatore, di garantire l’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell’organo giudicante, ma anche l’esigenza di garantire, nell’immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento. Il che integra un ulteriore vizio di manifesta irragionevolezza. Resta pertanto in vigore il primo periodo, non censurato, che estende la legittimazione attiva a proporre appello cautelare ai soggetti istituzionali ivi menzionati, in presenza delle condizioni indicate dalla disposizione all’esame. Rientra altresì nella discrezionalità del legislatore la possibilità di accentrare la competenza nel rispetto dei principi sin qui richiamati. (Precedenti: S. 105/2024 - mass. 46198; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 166/2018 - mass. 40102).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/07/1989  n. 271  art. 104  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte