Sentenza 514/1995 (ECLI:IT:COST:1995:514)
Massima numero 21970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/12/1995; Decisione del
14/12/1995
Deposito del 22/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 514/95. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE - REGIONE ABRUZZO - PREVISIONE, CONTENUTA NELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 1989, N. 13, DELLA VALIDITA' PER DUE ANNI, AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI DI VETERINARIO DIRIGENTE PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI, DELLE GRADUATORIE RISERVATE DI CUI ALL'ART. 69 DEL D.P.R. 20 DICEMBRE 1979, N. 761 - DEROGA AL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 514/95. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE - REGIONE ABRUZZO - PREVISIONE, CONTENUTA NELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 1989, N. 13, DELLA VALIDITA' PER DUE ANNI, AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI DI VETERINARIO DIRIGENTE PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI, DELLE GRADUATORIE RISERVATE DI CUI ALL'ART. 69 DEL D.P.R. 20 DICEMBRE 1979, N. 761 - DEROGA AL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione presso le unita' sanitarie locali, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 1989, n. 13, nella parte in cui prevede che, nei due anni dalla entrata in vigore della stessa, siano utilizzabili le graduatorie concorsuali riservate di cui all'art. 69 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale aveva previsto, in fase di prima applicazione e in via transitoria, che i posti di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base venissero conferiti previo concorso per titoli e i posti di veterinario dirigente con criteri di stretta analogia da emanare con provvedimenti regionali. Infatti, poiche' in materia di stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale le regioni hanno competenza legislativa di mera attuazione, la previsione, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla loro formazione, della utilizzazione delle graduatorie riservate costituisce una ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso per titoli ed esami, comporta la possibilita' di attribuire posti non ancora istituiti al momento della formazione della graduatoria, esclude dalla selezione coloro che nel corso di un decennio abbiano maturato i titoli per partecipare alla selezione e non garantisce la attualita' della valutazione di idoneita' dei prescelti. - Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di stato giuridico dei dipendenti del servizio sanitario nazionale: sentt. nn. 192/1994, 447/1993, 359/1993, 266/1993, 342/1990, 181/1990, 122/1990, 1127/1988, 1061/1988 e 610/1988. Sulla necessita' del rispetto, da parte del legislatore regionale, dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego: sentt. nn. 479/1995 e 478/1995. red.: S. Petitti
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione presso le unita' sanitarie locali, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 1989, n. 13, nella parte in cui prevede che, nei due anni dalla entrata in vigore della stessa, siano utilizzabili le graduatorie concorsuali riservate di cui all'art. 69 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale aveva previsto, in fase di prima applicazione e in via transitoria, che i posti di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base venissero conferiti previo concorso per titoli e i posti di veterinario dirigente con criteri di stretta analogia da emanare con provvedimenti regionali. Infatti, poiche' in materia di stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale le regioni hanno competenza legislativa di mera attuazione, la previsione, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla loro formazione, della utilizzazione delle graduatorie riservate costituisce una ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso per titoli ed esami, comporta la possibilita' di attribuire posti non ancora istituiti al momento della formazione della graduatoria, esclude dalla selezione coloro che nel corso di un decennio abbiano maturato i titoli per partecipare alla selezione e non garantisce la attualita' della valutazione di idoneita' dei prescelti. - Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di stato giuridico dei dipendenti del servizio sanitario nazionale: sentt. nn. 192/1994, 447/1993, 359/1993, 266/1993, 342/1990, 181/1990, 122/1990, 1127/1988, 1061/1988 e 610/1988. Sulla necessita' del rispetto, da parte del legislatore regionale, dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego: sentt. nn. 479/1995 e 478/1995. red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte