Sentenza 515/1995 (ECLI:IT:COST:1995:515)
Massima numero 21958
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/12/1995; Decisione del
14/12/1995
Deposito del 22/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
21957
Titolo
SENT. 515/95 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - CONSIGLIO REGIONALE IN SCADENZA - APPROVAZIONE DI UNA LEGGE OLTRE IL TERMINE DEL QUARANTASEIESIMO GIORNO DALLE ELEZIONI - RINVIO DELLA LEGGE - REGIONE VENETO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ATTENUAZIONE DEI POTERI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN SCADENZA - PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA' - CONTEMPERAMENTO CON IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' FUNZIONALE DELL'ORGANO - INIZIO DELL''ITER' LEGISLATIVO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE - SEDUTA PRIVA DI INTERRUZIONI - POSSIBILITA' DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO ANCHE OLTRE LA SCADENZA FISSATA DALLA LEGGE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI RINVIARE LA LEGGE REGIONALE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RINVIO.
SENT. 515/95 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - CONSIGLIO REGIONALE IN SCADENZA - APPROVAZIONE DI UNA LEGGE OLTRE IL TERMINE DEL QUARANTASEIESIMO GIORNO DALLE ELEZIONI - RINVIO DELLA LEGGE - REGIONE VENETO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ATTENUAZIONE DEI POTERI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN SCADENZA - PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA' - CONTEMPERAMENTO CON IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' FUNZIONALE DELL'ORGANO - INIZIO DELL''ITER' LEGISLATIVO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE - SEDUTA PRIVA DI INTERRUZIONI - POSSIBILITA' DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO ANCHE OLTRE LA SCADENZA FISSATA DALLA LEGGE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI RINVIARE LA LEGGE REGIONALE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI RINVIO.
Testo
Non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995 - e segnatamente, 27 minuti oltre la scadenza del termine, fissato dall'art. 3 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, del quarantaseiesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni -, avente ad oggetto il Piano socio sanitario 1995-1997, e viene in conseguenza annullato l'atto di rinvio disposto dal Governo (provv. n. 200/2072/VE.50.18.4, notificato alla Regione l'11 aprile 1995, con atto del Commissario del Governo n. 2042/20820). La 'ratio' alla base della attenuazione dei poteri dei Consigli regionali in scadenza, situazione analoga a quella degli organi legislativi in 'prorogatio', risiede nel principio di rappresentativita', in considerazione della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' politica verso la comunita' regionale. Il contemperamento fra tale principio e quello della continuita' funzionale dell'organo - che esclude che il depotenziamento possa spingersi sino alla indiscriminata e totale paralisi dell'organo -, induce tuttavia a ritenere, quanto ai limiti nei quali e' consentito definire i processi legislativi in via di svolgimento, che il relativo 'iter', una volta che i lavori del Consiglio siano stati tempestivamente iniziati, puo' essere concluso anche al di la' della scadenza temporale prevista dell'art. 3, secondo comma, della l. n. 108 del 1968, quando la seduta non subisca interruzioni. - Principio di rappresentativita' e depotenziamento delle funzioni dei Consigli regionali in scadenza, S. n. 468/1991. red.: A. Greco
Non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995 - e segnatamente, 27 minuti oltre la scadenza del termine, fissato dall'art. 3 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, del quarantaseiesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni -, avente ad oggetto il Piano socio sanitario 1995-1997, e viene in conseguenza annullato l'atto di rinvio disposto dal Governo (provv. n. 200/2072/VE.50.18.4, notificato alla Regione l'11 aprile 1995, con atto del Commissario del Governo n. 2042/20820). La 'ratio' alla base della attenuazione dei poteri dei Consigli regionali in scadenza, situazione analoga a quella degli organi legislativi in 'prorogatio', risiede nel principio di rappresentativita', in considerazione della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' politica verso la comunita' regionale. Il contemperamento fra tale principio e quello della continuita' funzionale dell'organo - che esclude che il depotenziamento possa spingersi sino alla indiscriminata e totale paralisi dell'organo -, induce tuttavia a ritenere, quanto ai limiti nei quali e' consentito definire i processi legislativi in via di svolgimento, che il relativo 'iter', una volta che i lavori del Consiglio siano stati tempestivamente iniziati, puo' essere concluso anche al di la' della scadenza temporale prevista dell'art. 3, secondo comma, della l. n. 108 del 1968, quando la seduta non subisca interruzioni. - Principio di rappresentativita' e depotenziamento delle funzioni dei Consigli regionali in scadenza, S. n. 468/1991. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 61
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte
legge 17/02/1968
n. 108
art. 3
co. 1