Sentenza 516/1995 (ECLI:IT:COST:1995:516)
Massima numero 21971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/12/1995; Decisione del
14/12/1995
Deposito del 22/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 516/95. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - SPETTANZA AI TITOLARI DI PENSIONI DERIVANTI ESCLUSIVAMENTE DA LAVORO DIPENDENTE - ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI PENSIONI DERIVANTI IN MISURA PREVALENTE DA LAVORO DIPENDENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - MODIFICATA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 516/95. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - SPETTANZA AI TITOLARI DI PENSIONI DERIVANTI ESCLUSIVAMENTE DA LAVORO DIPENDENTE - ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI PENSIONI DERIVANTI IN MISURA PREVALENTE DA LAVORO DIPENDENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - MODIFICATA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetti ai titolari delle pensioni derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, negando tale prestazione ai titolari di pensioni a carico di gestioni assicurative per lavoratori autonomi, ma conseguite con utilizzazione, in misura prevalente, di contribuzione versata per lavoro dipendente, in quanto la trasformazione dell'istituto degli assegni familiari in quello dell'assegno per il nucleo familiare, disposta con una normativa non applicabile ai lavoratori autonomi, rende non irragionevole ne' incoerente la diversita', sotto questo profilo, dei regimi previdenziali goduti dalle due categorie di pensionati gia' lavoratori dipendenti e di pensionati gia' lavoratori autonomi. - V. S. n. 458/1989. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetti ai titolari delle pensioni derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, negando tale prestazione ai titolari di pensioni a carico di gestioni assicurative per lavoratori autonomi, ma conseguite con utilizzazione, in misura prevalente, di contribuzione versata per lavoro dipendente, in quanto la trasformazione dell'istituto degli assegni familiari in quello dell'assegno per il nucleo familiare, disposta con una normativa non applicabile ai lavoratori autonomi, rende non irragionevole ne' incoerente la diversita', sotto questo profilo, dei regimi previdenziali goduti dalle due categorie di pensionati gia' lavoratori dipendenti e di pensionati gia' lavoratori autonomi. - V. S. n. 458/1989. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte