Sentenza 517/1995 (ECLI:IT:COST:1995:517)
Massima numero 21950
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  14/12/1995;  Decisione del  14/12/1995
Deposito del 22/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:  21955  21956


Titolo
SENT. 517/95 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PRECEDENTE DECISIONE RIGUARDANTE ANALOGO CONFLITTO - REQUISITI DI NOVITA' DEL DECRETO IMPUGNATO - RIFERIBILITA' DELLE CENSURE ALL'ATTO E NON ALLA DECISIONE DELLA CORTE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Ammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 maggio 1995, con il quale e' stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato il Commissario governativo del Consorzio medesimo fino al 30 settembre 1995, in quanto, benche' analogo conflitto proposto dalla stessa regione in relazione ad un precedente decreto avente ad oggetto il medesimo consorzio agrario, sia stato deciso con la sent. n. 384/1995, il decreto attualmente impugnato deve ritenersi nuovo e diverso rispetto al precedente (per la diversita' dei presupposti, della persona fisica nominata Commissario governativo, della data di esercizio delle relative funzioni e dei poteri attribuiti), sicche' il ricorso non va inteso come censura della precedente decisione, bensi' come denuncia dei vizi del decreto in esame in relazione ai parametri invocati. - V. O. n. 27/1990. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/01/1972  n. 11  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 66  e ss.

legge  04/12/1993  n. 491  art. 1    co. 2  

legge  04/12/1993  n. 491  art. 2    co. 3