Sentenza 517/1995 (ECLI:IT:COST:1995:517)
Massima numero 21956
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  14/12/1995;  Decisione del  14/12/1995
Deposito del 22/12/1995; Pubblicazione in G. U. 27/12/1995
Massime associate alla pronuncia:  21950  21955


Titolo
SENT. 517/95 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICHIESTA IN VIA SUBORDINATA ALLA CORTE DI SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' INNANZI A SE' - IDENTITA' CON L'OGGETTO DEL CONFLITTO - POSSIBILE ELUSIONE DEI TERMINI PER PROPORRE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' IN VIA PRINCIPALE - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Non sussistono i presupposti perche' la Corte sollevi innanzi a se' questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 75 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nella parte in cui ripristina in capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali funzioni amministrative incidenti su materie di competenza regionale, sia perche' la questione coincide con l'oggetto del conflitto, che verrebbe pertanto a trasformarsi in un modo di sollevare, la questione di legittimita' costituzionale delle norme che sono alla base dell'atto impugnato eludendo i termini di legge, sia perche' la disposizione legislativa censurata non esclude un eventuale e diverso atteggiarsi, in sede regolamentare, delle competenze statali e regionali in materia. - V. S. n. 472/1995. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 8

Altri parametri e norme interposte