Sentenza 519/1995 (ECLI:IT:COST:1995:519)
Massima numero 21973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 28/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  21974  21975


Titolo
SENT. 519/95 A. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - ART. 670, PRIMO COMMA, C.P. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' DEL REATO - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, 27, TERZO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INGIUSTIFICATO RICORSO ALLA TUTELA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 13, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non e' conforme al canone della ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore, il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillita' e l'ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicita', consistenti in una semplice richiesta di aiuto. - V. sentt. nn. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte