Sentenza 519/1995 (ECLI:IT:COST:1995:519)
Massima numero 21974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 28/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  21973  21975


Titolo
SENT. 519/95 B. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - ART. 670, SECONDO COMMA, C.P. - IPOTESI AGGRAVATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' DEL REATO - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 2, 3, PRIMO COMMA, 13, 27, TERZO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale della mendicita' che si manifesti in forme invasive, che comportino modalita' ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformita' o malattie, e' giustificata dall'esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarieta', turbato dall'impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l'altrui pieta'. - V. sentt. n. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte