Sentenza 520/1995 (ECLI:IT:COST:1995:520)
Massima numero 22078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 28/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  22079  22080  22081


Titolo
SENT. 520/95 A. AGRICOLTURA E FORESTE - INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE DI LATTE NELLA QUOTA COMUNITARIA - OMESSA PREVISIONE DI QUALSIASI COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME NEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI PRODUTTORI DI LATTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST. E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - OMESSA PREVISIONE DEL PARERE DELLA CONFERENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, l'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino. Poiche' la riduzione delle quote-latte investe interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo, la esclusione delle regioni dal procedimento finalizzato a realizzare tale riduzione non si giustifica ne' in relazione alla urgenza del rientro nella quota nazionale, ne' in relazione alla presenza di un interesse nazionale al rispetto degli obblighi comunitari. red.: S. Petitti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte