Sentenza 520/1995 (ECLI:IT:COST:1995:520)
Massima numero 22079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/12/1995; Decisione del
15/12/1995
Deposito del 28/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Titolo
SENT. 520/95 B. AGRICOLTURA E FORESTE - INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE DI LATTE NELLA QUOTA COMUNITARIA - ASSEGNAZIONE AI PRODUTTORI CHE ABBIANO REALIZZATO UN PIANO DI SVILUPPO ZOOTECNICO APPROVATO DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA AUTONOMA, ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 468, DI UNA QUOTA CORRISPONDENTE ALL'OBIETTIVO DI PRODUZIONE INDICATO NEL PIANO MEDESIMO, IN SOSTITUZIONE DELLE QUOTE A E B AD ESSI SPETTANTI - ASSERITA CONTRARIETA' CON NORME COMUNITARIE, ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI E ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41 COST. PER INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA PRODUTTORI - QUESTIONE NON FONDATA.
SENT. 520/95 B. AGRICOLTURA E FORESTE - INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE DI LATTE NELLA QUOTA COMUNITARIA - ASSEGNAZIONE AI PRODUTTORI CHE ABBIANO REALIZZATO UN PIANO DI SVILUPPO ZOOTECNICO APPROVATO DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA AUTONOMA, ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 468, DI UNA QUOTA CORRISPONDENTE ALL'OBIETTIVO DI PRODUZIONE INDICATO NEL PIANO MEDESIMO, IN SOSTITUZIONE DELLE QUOTE A E B AD ESSI SPETTANTI - ASSERITA CONTRARIETA' CON NORME COMUNITARIE, ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI E ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41 COST. PER INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA PRODUTTORI - QUESTIONE NON FONDATA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, il quale stabilisce che i produttori che hanno ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione, da parte regionale o provinciale, di un piano di sviluppo o miglioramento zootecnico e che hanno gia' realizzato tale piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota-latte corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti in base alla previgente normativa. Poiche' la disposizione non contiene aiuti agli investimenti nel settore lattiero caseario tali da consentire il superamento delle quote assegnate, non contrasta con il regolamento CEE n. 2328/91, il quale vieta gli aiuti al settore lattiero-caseario e, conseguentemente, non viola l'art. 11 Cost., mentre la circostanza che alcune regioni, con autonoma scelta di politica amministrativa, non abbiano a suo tempo approvato i piani di sviluppo o di miglioramento non vale a rendere irragionevole la distinzione operata dalla disposizione impugnata - la quale, anzi, ragionevolmente fa salvi gli affidamenti maturati da parte dei produttori prima della sua entrata in vigore - e non viola quindi gli artt. 3 e 41 Cost.. red.: S. Petitti
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, il quale stabilisce che i produttori che hanno ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione, da parte regionale o provinciale, di un piano di sviluppo o miglioramento zootecnico e che hanno gia' realizzato tale piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota-latte corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti in base alla previgente normativa. Poiche' la disposizione non contiene aiuti agli investimenti nel settore lattiero caseario tali da consentire il superamento delle quote assegnate, non contrasta con il regolamento CEE n. 2328/91, il quale vieta gli aiuti al settore lattiero-caseario e, conseguentemente, non viola l'art. 11 Cost., mentre la circostanza che alcune regioni, con autonoma scelta di politica amministrativa, non abbiano a suo tempo approvato i piani di sviluppo o di miglioramento non vale a rendere irragionevole la distinzione operata dalla disposizione impugnata - la quale, anzi, ragionevolmente fa salvi gli affidamenti maturati da parte dei produttori prima della sua entrata in vigore - e non viola quindi gli artt. 3 e 41 Cost.. red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte