Sentenza 520/1995 (ECLI:IT:COST:1995:520)
Massima numero 22080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/12/1995; Decisione del
15/12/1995
Deposito del 28/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Titolo
SENT. 520/95 C. AGRICOLTURA E FORESTE - INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE DI LATTE NELLA QUOTA COMUNITARIA - OMESSO COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, NELLA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELL'AIMA DI RIDUZIONE DELLE QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE - EQUIPARAZIONE AI COMUNI MONTANI, AI FINI DELLA ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLE QUOTE, DELLE ZONE SVANTAGGIATE, DI QUELLE AD ESSE EQUIPARATE E DELLE ISOLE - PREVISIONE DELLE RIDUZIONE DELLA QUOTA A NON IN PRODUZIONE - PREVISIONE, IN CASO DI CONTENZIOSO, DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI - ASSERITA VIOLAZIONE DI NORME COMUNITARIE E DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - QUESTIONI NON FONDATE.
SENT. 520/95 C. AGRICOLTURA E FORESTE - INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE DI LATTE NELLA QUOTA COMUNITARIA - OMESSO COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, NELLA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELL'AIMA DI RIDUZIONE DELLE QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE - EQUIPARAZIONE AI COMUNI MONTANI, AI FINI DELLA ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLE QUOTE, DELLE ZONE SVANTAGGIATE, DI QUELLE AD ESSE EQUIPARATE E DELLE ISOLE - PREVISIONE DELLE RIDUZIONE DELLA QUOTA A NON IN PRODUZIONE - PREVISIONE, IN CASO DI CONTENZIOSO, DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI - ASSERITA VIOLAZIONE DI NORME COMUNITARIE E DELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - QUESTIONI NON FONDATE.
Testo
Non sono fondate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 5, 117 e 118 Cost., agli artt. 5, 11, 117 e 118 Cost., agli artt. 3, 41 e 97 Cost., in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost., e agli artt. 5, 97, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1,il quale non prevede il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella riduzione, da parte dell'AIMA delle quote-latte A e B affidate ai produttori; b) dell'art. 2, comma 1, lettera b), il quale, ai fini della esclusione dalla riduzione delle quote, equipara ai comuni montani le zone svantaggiate, quelle ad esse equiparate e le isole; c) dell'art. 2, comma 1, lettera 0.a), il quale prevede che, accanto alla quota B debba essere ridotta anche la quota A non in produzione, nel caso in cui la stessa ecceda il cinquanta per cento della quota A attribuita; d) dell'art. 2-bis, il quale, in caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni, consente ai produttori l'autocertificazione della produzione e agli acquirenti di utilizzare tali autocertificazioni ai fini delle proprie dichiarazioni; della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727. Infatti: a) i provvedimenti di riduzione delle quote individuali di produzione di latte bovino hanno carattere specifico, mentre la Conferenza permanente, in quanto organo di informazione, consultazione e raccordo, viene sentita in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale; b) la disposta equiparazione non contrasta con i principi espressi dalla direttiva del Consiglio CEE n. 268/75, la quale include nella medesima categoria delle zone agricole svantaggiate, le zone di montagna, le zone svantaggiate e le zone equiparate alle zone svantaggiate ed e', anzi, conforme alla disciplina posta dalla direttiva del Consiglio n. 273/75 specificamente per il territorio italiano, mentre la deroga alla equiparazione contenuta nell'art. 5, comma 12, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la procedura di compensazione ivi prevista, non assume rilievo ai fini del giudizio sulla disposizione impugnata; c) non esiste ne' nella normativa comunitaria, ne' in quella interna, un principio che condizioni la riduzione delle quote al decorso del tempo e comunque la riduzione immediata, ma solo quando l'eccedenza superi una determinata percentuale, trova giustificazione nella esigenza di rispettare il termine fissato in sede comunitaria per il rientro nella quota nazionale; d) la previsione della autocertificazione non preclude affatto l'esercizio, da parte delle regioni e delle province autonome, dei poteri di controllo loro affidati. red.: S. Petitti
Non sono fondate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 5, 117 e 118 Cost., agli artt. 5, 11, 117 e 118 Cost., agli artt. 3, 41 e 97 Cost., in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost., e agli artt. 5, 97, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1,il quale non prevede il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella riduzione, da parte dell'AIMA delle quote-latte A e B affidate ai produttori; b) dell'art. 2, comma 1, lettera b), il quale, ai fini della esclusione dalla riduzione delle quote, equipara ai comuni montani le zone svantaggiate, quelle ad esse equiparate e le isole; c) dell'art. 2, comma 1, lettera 0.a), il quale prevede che, accanto alla quota B debba essere ridotta anche la quota A non in produzione, nel caso in cui la stessa ecceda il cinquanta per cento della quota A attribuita; d) dell'art. 2-bis, il quale, in caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni, consente ai produttori l'autocertificazione della produzione e agli acquirenti di utilizzare tali autocertificazioni ai fini delle proprie dichiarazioni; della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727. Infatti: a) i provvedimenti di riduzione delle quote individuali di produzione di latte bovino hanno carattere specifico, mentre la Conferenza permanente, in quanto organo di informazione, consultazione e raccordo, viene sentita in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale; b) la disposta equiparazione non contrasta con i principi espressi dalla direttiva del Consiglio CEE n. 268/75, la quale include nella medesima categoria delle zone agricole svantaggiate, le zone di montagna, le zone svantaggiate e le zone equiparate alle zone svantaggiate ed e', anzi, conforme alla disciplina posta dalla direttiva del Consiglio n. 273/75 specificamente per il territorio italiano, mentre la deroga alla equiparazione contenuta nell'art. 5, comma 12, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la procedura di compensazione ivi prevista, non assume rilievo ai fini del giudizio sulla disposizione impugnata; c) non esiste ne' nella normativa comunitaria, ne' in quella interna, un principio che condizioni la riduzione delle quote al decorso del tempo e comunque la riduzione immediata, ma solo quando l'eccedenza superi una determinata percentuale, trova giustificazione nella esigenza di rispettare il termine fissato in sede comunitaria per il rientro nella quota nazionale; d) la previsione della autocertificazione non preclude affatto l'esercizio, da parte delle regioni e delle province autonome, dei poteri di controllo loro affidati. red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte