Sentenza 521/1995 (ECLI:IT:COST:1995:521)
Massima numero 21976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 28/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  21977  21978


Titolo
SENT. 521/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMESSA IMPUGNATIVA DELL'ATTO NORMATIVO PRESUPPOSTO - CONTENUTO INNOVATIVO DELLA NORMA IMPUGNATA - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' AUTONOMA - AMMISSIBILITA'.

Testo
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma quarto e quinto, della legge 18 aprile 1984, n. 80 e 1, comma 1, n. 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119, in quanto l'ordinanza di rimessione, con l'impugnare la previsione, ivi contenuta, di un esproprio riferito a tutte le aree gia' utilizzate per gli insediamenti provvisori, "anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione di urgenza", censura una disciplina innovativa sia rispetto al contenuto del decreto legge n. 776 del 1980, che ha definito i poteri del Commissario di Governo, sia rispetto a quello dell'ordinanza commissariale (peraltro riconducibile alla categoria delle "ordinanze libere" come tale non avente forza di legge) che ha dettato i criteri generali per l'occupazione delle aree e, pertanto, configura una questione di costituzionalita' autonoma. (Eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato, volta a censurare l'omessa impugnativa dell'ordinanza del Commissario di Governo n. 69 del 29 dicembre 1980 che dispone l'occupazione d'urgenza delle aree, costituente il presupposto applicativo della norma impugnata). - Sulle "ordinanze libere", v. S. n. 4/1977. red: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23