Sentenza 521/1995 (ECLI:IT:COST:1995:521)
Massima numero 21978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
15/12/1995; Decisione del
15/12/1995
Deposito del 28/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Titolo
SENT. 521/95 C. EDILIZIA E URBANISTICA - ZONE TERREMOTATE - AREE UTILIZZATE DAI COMUNI PER INSEDIAMENTI PROVVISORI - SCADENZA DEL TERMINE FINALE PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA - ESPROPRIAZIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - PROROGA DEL TERMINE - INDIFFERENZA DELL'ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 42, TERZO COMMA, 97, PRIMO COMMA, E 118, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - UTILIZZAZIONE - DELLE AREE DETERMINATA DA NECESSITA' E URGENZA - SUSSISTENZA DEI MOTIVI DI INTERESSE GENERALE - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 521/95 C. EDILIZIA E URBANISTICA - ZONE TERREMOTATE - AREE UTILIZZATE DAI COMUNI PER INSEDIAMENTI PROVVISORI - SCADENZA DEL TERMINE FINALE PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA - ESPROPRIAZIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - PROROGA DEL TERMINE - INDIFFERENZA DELL'ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 42, TERZO COMMA, 97, PRIMO COMMA, E 118, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - UTILIZZAZIONE - DELLE AREE DETERMINATA DA NECESSITA' E URGENZA - SUSSISTENZA DEI MOTIVI DI INTERESSE GENERALE - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo e terzo comma, della Costituzione, ed avente ad oggetto gli artt. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 e 1, comma 1, n. 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119, nella parte in cui prevedono che le aree utilizzate dai Comuni per l'installazione di insediamenti provvisori, ai sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, vengano espropriate e acquisite al patrimonio comunale, anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale per l'occupazione d'urgenza, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica ed entro un termine inizialmente fissato in dodici mesi e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1986, in quanto tali previsioni normative, valutate nel particolare contesto di emergenza al quale si riferiscono, sottintendono motivi di interesse generale rispondenti ai criteri della ragionevolezza, sia in relazione agli investimenti per infrastrutture effettuati dai Comuni sulle aree occupate e di fatto trasformate per la presenza prolungata di insediamenti abitativi, sia in relazione all'esigenza di favorire, mediante la disponibilita' delle stesse aree da parte dei Comuni, interventi pianificatori orientati alla ricostruzione, tanto piu' che, contrariamente all'interpretazione del giudice 'a quo', una volta acquisite al patrimonio comunale, tali aree non potranno essere utilizzate per qualsivoglia destinazione, ma soltanto per fini connessi all'opera di ricostruzione, ne' potranno essere impiegate per perseguire finalita' in contrasto con le previsioni generali della pianificazione urbanistica, sulle quali non incide la possibilita' di deroghe da parte del legislatore ordinario alle singole previsioni urbanistiche, secondo quanto disposto dall'impugnato art. 6, comma quinto, purche' cio' sia ragionevolmente giustificato, come nel caso di specie, della presenza di motivi di interesse generale. - Sulla sussistenza dei motivi di interesse generale, quale presupposto del potere espropriativo, v. S. nn. 155/1995 e 384/1990. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo e terzo comma, della Costituzione, ed avente ad oggetto gli artt. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 e 1, comma 1, n. 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119, nella parte in cui prevedono che le aree utilizzate dai Comuni per l'installazione di insediamenti provvisori, ai sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, vengano espropriate e acquisite al patrimonio comunale, anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale per l'occupazione d'urgenza, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica ed entro un termine inizialmente fissato in dodici mesi e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1986, in quanto tali previsioni normative, valutate nel particolare contesto di emergenza al quale si riferiscono, sottintendono motivi di interesse generale rispondenti ai criteri della ragionevolezza, sia in relazione agli investimenti per infrastrutture effettuati dai Comuni sulle aree occupate e di fatto trasformate per la presenza prolungata di insediamenti abitativi, sia in relazione all'esigenza di favorire, mediante la disponibilita' delle stesse aree da parte dei Comuni, interventi pianificatori orientati alla ricostruzione, tanto piu' che, contrariamente all'interpretazione del giudice 'a quo', una volta acquisite al patrimonio comunale, tali aree non potranno essere utilizzate per qualsivoglia destinazione, ma soltanto per fini connessi all'opera di ricostruzione, ne' potranno essere impiegate per perseguire finalita' in contrasto con le previsioni generali della pianificazione urbanistica, sulle quali non incide la possibilita' di deroghe da parte del legislatore ordinario alle singole previsioni urbanistiche, secondo quanto disposto dall'impugnato art. 6, comma quinto, purche' cio' sia ragionevolmente giustificato, come nel caso di specie, della presenza di motivi di interesse generale. - Sulla sussistenza dei motivi di interesse generale, quale presupposto del potere espropriativo, v. S. nn. 155/1995 e 384/1990. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 3
Altri parametri e norme interposte