Sentenza 528/1995 (ECLI:IT:COST:1995:528)
Massima numero 21980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
15/12/1995; Decisione del
15/12/1995
Deposito del 29/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 528/95. REGIONE MARCHE - IMPIEGO REGIONALE - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI IACP DELLA REGIONE - PREVISIONE DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI ATTRAVERSO CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE DIPENDENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 528/95. REGIONE MARCHE - IMPIEGO REGIONALE - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI IACP DELLA REGIONE - PREVISIONE DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI ATTRAVERSO CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE DIPENDENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. - in relazione all'art. 2, secondo comma, l. 23 ottobre 1992, n. 421, 1, comma terzo, 30, 31 e 32 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 - la deliberazione legislativa della Regione Marche (recante: "Inquadramento del personale degli IACP delle Marche"), riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 24 gennaio 1995, in quanto la disposizione impugnata (la quale prevede la copertura di posti vacanti attraverso concorsi riservati, a seguito della ristrutturazione effettuata negli IACP in base all'art. 66 l. reg. Marche 4 novembre 1988 n. 42) collide con norme di riforma economico-sociale, vincolanti anche per le Regioni, volte, nel riassetto generale finalizzato ad individuare le effettive esigenze di impiego, la verifica dei carichi di lavoro, l'istituto della mobilita' ed i vincoli transitori alle nuove assunzioni, ad attuare i fini stessi della riforma, alla cui riuscita si riconnette un interesse nazionale in chiave di efficienza ed economicita'. - S. nn. 359/1993, 406/1995. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. - in relazione all'art. 2, secondo comma, l. 23 ottobre 1992, n. 421, 1, comma terzo, 30, 31 e 32 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 - la deliberazione legislativa della Regione Marche (recante: "Inquadramento del personale degli IACP delle Marche"), riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 24 gennaio 1995, in quanto la disposizione impugnata (la quale prevede la copertura di posti vacanti attraverso concorsi riservati, a seguito della ristrutturazione effettuata negli IACP in base all'art. 66 l. reg. Marche 4 novembre 1988 n. 42) collide con norme di riforma economico-sociale, vincolanti anche per le Regioni, volte, nel riassetto generale finalizzato ad individuare le effettive esigenze di impiego, la verifica dei carichi di lavoro, l'istituto della mobilita' ed i vincoli transitori alle nuove assunzioni, ad attuare i fini stessi della riforma, alla cui riuscita si riconnette un interesse nazionale in chiave di efficienza ed economicita'. - S. nn. 359/1993, 406/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 1
co. 3
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 30
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 31
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 32
legge 24/12/1993
n. 537
art. 3
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22