Sentenza 530/1995 (ECLI:IT:COST:1995:530)
Massima numero 22044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 29/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  22045


Titolo
SENT. 530/95 A. OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI - PROCESSO PENALE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL DIBATTIMENTO - REATO CONCORRENTE - RICHIESTA DI OBLAZIONE - RIMESSIONE IN TERMINI - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto - posto che l'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spesa i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna (con tutte le conseguenze della stessa); e comporta, come effetto tipico, la estinzione del reato - la preclusione dell'accesso all'istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta lesiva del diritto di difesa, nonche' priva di razionale giustificazione. - S. n. 207/1974. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte