Sentenza 531/1995 (ECLI:IT:COST:1995:531)
Massima numero 22011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 29/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  22010  22012


Titolo
SENT. 531/95 B. FORZE ARMATE - ARMA DEI CARABINIERI - ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE DEGLI UFFICIALI - POSSIBILITA' DI ACCESSO PER GLI UFFICIALI ISCRITTI NEL RUOLO AD ESAURIMENTO IN SERVIZIO PERMANENTE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 76, 97 COST. - ESCLUSIVO RIFERIMENTO DELLA DELEGA AGLI UFFICIALI DEI CARABINIERI APPARTENENTI AL RUOLO UNICO - DIVERSITA' DI STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI DEI CARABINIERI APPARTENENTI AL RUOLO AD ESAURIMENTO - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AL RUOLO SPECIALE DA PARTE DI UFFICIALI DI ALTRE FORZE ARMATE APPARTENENTI AL RUOLO AD ESAURIMENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, impugnato in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui preclude agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, il transito nel ruolo speciale, in quanto, nell'escludere tale possibilita', il legislatore delegato ha posto una regola coerente con i principi della delega la quale, disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante la "istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico", ha inteso razionalizzare esclusivamente il vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, senza innovare il sistema di reclutamento e di avanzamento in carriera degli ufficiali, che, in attesa di un riordinamento complessivo che spetta al legislatore di attuare nell'esercizio della sua discrezionalita', continua a distinguere, nel ruolo ad esaurimento, privo di dotazione organica, gli ufficiali di complemento raffermati senza aver superato alcun concorso; ne' tale esclusione realizza una disparita' di trattamento ai danni degli ufficiali dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento, poiche' la diversita' di disciplina trova ragionevole giustificazione sia in riferimento agli ufficiali gia' appartenenti al ruolo unico, in considerazione delle profonde diversita' di stato giuridico che connotano le due categorie di ufficiali in esame, sia in riferimento agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina), per i quali l'accesso al ruolo speciale e' sempre condizionato al superamento di apposito concorso e alla successiva perdita del grado e dell'anzianita' raggiunta. - Sulla medesima questione V. sent. n. 467/1994. Sulla specificita' del ruolo ad esaurimento rispetto ai ruoli normali, nell'ordinamento militare: V. ord. n. 253/1993. Sui sistemi di esaurimento in carriera nell'Arma dei Carabinieri V. sent. n. 440/1992. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte