Sentenza 532/1995 (ECLI:IT:COST:1995:532)
Massima numero 22046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 29/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 532/95. PARTE CIVILE - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PROVA DEL REATO - DIRITTO DELL'IMPUTATO E DEL P.M. ALL'AMMISSIONE DELLA PROVA CONTRARIA - OMESSA PREVISIONE DI TALE POTERE PROCESSUALE PER LA PARTE CIVILE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (nella parte in cui non consente alla parte civile, ma solo all'imputato ed al P.M., il diritto all'ammissione delle prove indicate a carico dell'imputato sui fatti oggetto della prova a discarico), in quanto: con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la non equiparabilita' tra parti principali e necessarie del processo penale (P.M. ed imputato) e parte civile, la cui presenza e' solo eventuale, nonche' tra gli interessi di cui ciascuna e' rispettivamente portatrice giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove 'ex' art. 495, comma 2; con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la disposizione impugnata non preclude affatto alla parte civile di presentare anch'essa le proprie richieste. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte