Sentenza 534/1995 (ECLI:IT:COST:1995:534)
Massima numero 22082
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 29/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 534/95. AGRICOLTURA E FORESTE - INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE DI LATTE NELLA QUOTA COMUNITARIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, INDIRIZZATA AGLI ASSESSORATI REGIONALI ALL'AGRICOLTURA - AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI OPERATIVITA' DELL'ART. 2, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1995, N. 46 - NATURA DEROGATORIA DI TALE DISPOSIZIONE RISPETTO AL PRINCIPIO DELLA RIDUZIONE DELLE QUOTE A E B DI PRODUZIONE DEL LATTE - RIPROPOSIZIONE, IN SEDE DI CONFLITTO, DI CENSURE GIA' FORMULATE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE CON RICORSO IN VIA PRINCIPALE - ESTENSIONE AL GIUDIZIO PER CONFLITTO DEGLI ARGOMENTI IN BASE AI QUALI E' STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INVASIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA E DELLA POTESTA' DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI DARE ATTUAZIONE ALLA CITATA DISPOSIZIONE MEDIANTE LA CIRCOLARE IMPUGNATA - ANNULLAMENTO 'IN PARTE QUA'.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dare attuazione alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, mediante la circolare 31 marzo 1995, n. 4, nelle parti in cui la stessa, sotto il titolo "Piani di sviluppo", si riferisce al calcolo presunto della produttivita' dell'azienda riferito al numero delle lattifere previste nei piani, alla possibilita' di procrastinare il termine per la realizzazione dei piani in conseguenza del verificarsi di cause di forza maggiore, alla identificazione dei piani realizzati con quelli in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti e gli obiettivi di produzione sono stati raggiunti o sono in corso di conseguimento. Poiche' la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 - gia' scrutinata dalla Corte, che, con sentenza n. 520 del 1995, ha dichiarato non fondata, sulla base di argomentazioni valide anche in sede di giudizio per conflitto di attribuzione, la questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 11, 97, 117 e 118 Cost. sollevata dalla stessa ricorrente -, ha natura derogatoria rispetto alla previsione generale della riduzione delle quote A e B, e non e' quindi suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, la circolare impugnata, indirizzata, tra l'altro ad uno specifico organo regionale, e' lesiva delle attribuzioni regionali sia per la individuazione, nell'ambito della organizzazione della regione, dell'organo ritenuto competente, sia per gli effetti riflessi che l'ampliamento della categoria delle aziende, collocate fuori della regione ricorrente e rese esenti dalla riduzione, determina nella riduzione della produzione per le aziende ubicate nel territorio regionale e, conseguentemente, sui poteri regionali di programmazione e controllo della produzione di latte. red.: S. Petitti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte