Ordinanza 536/1995 (ECLI:IT:COST:1995:536)
Massima numero 22052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  15/12/1995;  Decisione del  15/12/1995
Deposito del 29/12/1995; Pubblicazione in G. U. 03/01/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 536/95. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORMA COMUNITARIA PRESUPPOSTO DELLA CENSURA AD UNA DISPOSIZIONE INTERNA - RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO - LEGGE DI DELEGA - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA AD UNA DIRETTIVA COMUNITARIA - LEGISLATORE DELEGATO - OMESSA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - ASSERITO VIZIO DI ECCESSO DI DELEGA - INTERPRETAZIONE CERTA ED AFFIDABILE DELLA NORMA COMUNITARIA - NECESSITA' - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE CON FORZA VINCOLANTE PER GLI STATI MEMBRI - COMPETENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - OBBLIGO PER LA "GIURISDIZIONE NAZIONALE" DI ADIRE IL GIUDICE COMUNITARIO - CORTE COSTITUZIONALE - RADICALE ETEROGENEITA' DI NATURA RISPETTO AI GIUDICI COMUNI - COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDIZIARI, ORDINARI O SPECIALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice remittente, quando alleghi a presupposto della censura di costituzionalita' una norma comunitaria sulla cui effettiva portata manchino precedenti puntuali, perche' adisca la Corte di giustizia delle Comunita' europee - alla quale sola e' demandata l'interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri di quella normativa -, affinche' individui in modo compiuto e definitivo, e con carattere di certezza ed affidabilita', il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie. Alla Corte costituzionale, infatti - ferma la possibilita' del controllo di costituzionalita' per violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona -, non compete fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per se' di "chiara evidenza", ne' di adire il giudice comunitario, non potendosi assimilare alla "giurisdizione nazionale", cui si riferisce l'art. 177 del trattato istitutivo della C.E.E., il giudice delle leggi, che, per la funzione di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica, non e' incluso fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano. - Analoga fattispecie di restituzione degli atti, O. n. 206 del 1976. - Ambito del controllo di costituzionalita' sulla normativa comunitaria, S. n. 509 del 1995. - Corte costituzionale e interpretazione della normativa comunitaria, S. n. 168 del 1991. - Nozione di "giurisdizione nazionale" ex art. 177 trattato CEE e Corte costituzionale, S. n. 13 del 1960. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  14/10/1957  n. 1203  art. 177