Sentenza 12/2022 (ECLI:IT:COST:2022:12)
Massima numero 44488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
30/11/2021; Decisione del
30/11/2021
Deposito del 20/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Titolo
Tributi - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Determinazione della base imponibile - Criteri di calcolo - Denunciata violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255020).
Tributi - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Determinazione della base imponibile - Criteri di calcolo - Denunciata violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255020).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui prevede che, per le banche e gli altri enti e società finanziari, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata, tra l'altro, dal margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, anziché dal margine d'intermediazione computato per intero, con riguardo esclusivo ai dividendi derivanti dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione. I presupposti interpretativi dai quali muove il rimettente, secondo il quale l'IRAP avrebbe a oggetto il solo valore prodotto dalla "attività caratteristica" dell'impresa, che per le banche e gli altri enti e società finanziarie sarebbe quella di negoziazione titoli, hanno carattere meramente assertivo e immotivato, essendo basati altresì su un'incompleta e inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui prevede che, per le banche e gli altri enti e società finanziari, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata, tra l'altro, dal margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, anziché dal margine d'intermediazione computato per intero, con riguardo esclusivo ai dividendi derivanti dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione. I presupposti interpretativi dai quali muove il rimettente, secondo il quale l'IRAP avrebbe a oggetto il solo valore prodotto dalla "attività caratteristica" dell'impresa, che per le banche e gli altri enti e società finanziarie sarebbe quella di negoziazione titoli, hanno carattere meramente assertivo e immotivato, essendo basati altresì su un'incompleta e inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte