Sentenza 2/1996 (ECLI:IT:COST:1996:2)
Massima numero 22083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/01/1996; Decisione del
08/01/1996
Deposito del 09/01/1996; Pubblicazione in G. U. 17/01/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 2/96. PROVINCIA DI BOLZANO - EDILIZIA E URBANISTICA - OBBLIGO PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE O LA MODIFICA E L'AMPLIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI DI CONCESSIONE COMUNALE, AD ECCEZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALLA DIFESA NAZIONALE (NELLA SPECIE: ESECUZIONE DI OPERA DESTINATA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA STAZIONE F.S. DI MERANO) - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO GENERALE DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO, SECONDO IL QUALE NON SPETTEREBBE AL SINDACO IL POTERE CONCESSORIO EDILIZIO IN ORDINE ALLE OPERE DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' STATALE O DI INTERESSE NAZIONALE - APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA - QUESTIONE NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 2/96. PROVINCIA DI BOLZANO - EDILIZIA E URBANISTICA - OBBLIGO PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE O LA MODIFICA E L'AMPLIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI DI CONCESSIONE COMUNALE, AD ECCEZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALLA DIFESA NAZIONALE (NELLA SPECIE: ESECUZIONE DI OPERA DESTINATA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA STAZIONE F.S. DI MERANO) - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO GENERALE DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO, SECONDO IL QUALE NON SPETTEREBBE AL SINDACO IL POTERE CONCESSORIO EDILIZIO IN ORDINE ALLE OPERE DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' STATALE O DI INTERESSE NAZIONALE - APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA - QUESTIONE NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, il quale, nella parte in cui sottopone a regime di concessione edilizia le opere pubbliche anche di competenza o di interesse nazionale, con la sola eccezione delle opere di difesa nazionale sui terreni demaniali, esorbiterebbe dai limiti della competenza esclusiva provinciale in materia di edilizia e urbanistica, di cui agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La mancata esplicita esclusione delle opere pubbliche di interesse nazionale, ivi comprese le opere ferroviarie, dal regime delle opere per le quali e' richiesta la concessione edilizia non preclude, infatti, l'applicabilita' di altre disposizioni legislative, quali l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che preordinano strumenti e procedure di collaborazione tra Stato, regioni e province autonome per la realizzazione delle opere pubbliche in conformita' e, se necessario, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; conseguentemente, in materia di realizzazione di opere ferroviarie, l'accertamento della conformita' o meno delle opere stesse alle prescrizioni urbanistiche va effettuata d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti locali, e non opera la disciplina dell'ordinario potere di concessione edilizia comunale, trovando al contrario applicazione il principio di collaborazione tra le amministrazioni interessate. - Sulla applicabilita' anche alle regioni ad autonomia speciale dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, v. sentt. 216/1985, 286/1985 e 180/1989. red.: S. Petitti
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, il quale, nella parte in cui sottopone a regime di concessione edilizia le opere pubbliche anche di competenza o di interesse nazionale, con la sola eccezione delle opere di difesa nazionale sui terreni demaniali, esorbiterebbe dai limiti della competenza esclusiva provinciale in materia di edilizia e urbanistica, di cui agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La mancata esplicita esclusione delle opere pubbliche di interesse nazionale, ivi comprese le opere ferroviarie, dal regime delle opere per le quali e' richiesta la concessione edilizia non preclude, infatti, l'applicabilita' di altre disposizioni legislative, quali l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che preordinano strumenti e procedure di collaborazione tra Stato, regioni e province autonome per la realizzazione delle opere pubbliche in conformita' e, se necessario, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; conseguentemente, in materia di realizzazione di opere ferroviarie, l'accertamento della conformita' o meno delle opere stesse alle prescrizioni urbanistiche va effettuata d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti locali, e non opera la disciplina dell'ordinario potere di concessione edilizia comunale, trovando al contrario applicazione il principio di collaborazione tra le amministrazioni interessate. - Sulla applicabilita' anche alle regioni ad autonomia speciale dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, v. sentt. 216/1985, 286/1985 e 180/1989. red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8