Ordinanza 5/1996 (ECLI:IT:COST:1996:5)
Massima numero 22027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  08/01/1996;  Decisione del  08/01/1996
Deposito del 09/01/1996; Pubblicazione in G. U. 17/01/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/96. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RIMBORSO DELL'I.R.PE.F. - PRECLUSIONE IN MANCANZA DI PREVIA ISTANZA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, essendo consentito al legislatore di determinare, in relazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalita' di esercizio del diritto di difesa, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - che prevede a pena di decadenza dalla proponibilita' dell'azione giudiziaria, l'onere di presentare l'istanza di rimborso alla competente autorita' amministrativa - si pone in armonia col sistema tributario senza menomare il diritto di difesa. - S. n. 494/1991; v., altresi', S. nn. 406/1993, 360/1994, 56/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte