Sentenza 7/1996 (ECLI:IT:COST:1996:7)
Massima numero 23830
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  06/12/1995;  Decisione del  06/12/1995
Deposito del 18/01/1996; Pubblicazione in G. U. 24/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  23831


Titolo
SENT. 7/96 A. PARLAMENTO - SENATO DELLA REPUBBLICA - APPROVAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DOTT. FILIPPO MANCUSO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL DOTT. MANCUSO CONTRO IL SENATO - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONE CONFERITA AL GUARDASIGILLI - SPETTANZA AL SENATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo Ministro e, pertanto, spettava al Senato approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro di grazia e giustizia votata il 19 ottobre 1995. Il fatto che l'istituto della sfiducia individuale non sia stato tradotto in una espressa previsione non porta a farlo ritenere fuori dal quadro costituzionale. La Costituzione, nel prevedere, all'art. 95, secondo comma, la responsabilita' collegiale e la responsabilita' individuale, conferisce sostanza alla responsabilita' politica dei ministri, nella duplice veste di componenti della compagine governativa da un canto e di vertici dei rispettivi dicasteri dall'altro. L'attivita' collegiale del Governo e l'attivita' individuale del singolo ministro - svolgendosi in armonica correlazione - si raccordano all'unitario obiettivo della realizzazione dell'indirizzo politico a determinare il quale concorrono Parlamento e Governo: la collegialita' stessa e' metodo dell'azione dell'esecutivo che puo' essere infranto proprio dal comportamento dissonante del singolo, e il recupero dell'unitarieta' di indirizzo puo' essere favorito proprio dal ricorso, quando una delle Camere lo ritenga opportuno, all'istituto della sfiducia individuale. La sfiducia - quali che ne possano essere le varianti, di atto indirizzato al Governo ovvero al singolo ministro - comporta un giudizio soltanto politico; e, in ogni caso, la doglianza con la quale il ricorrente deduce che si sarebbe fatto ricorso all'istituto della mozione di sfiducia in vista di un risultato improprio, si risolve in una prospettazione di per se' inammissibile, perche' presuppone la sindacabilita' nelle ragioni e nel fine dell'iniziativa assunta dal Senato. L'atto oggetto del ricorso contiene valutazioni del Senato che, proprio perche' espressione della politicita' dei giudizi a quest'ultimo spettanti, si sottraggono, in questa sede, a qualsiasi controllo attinente al profilo teleologico. Nel caso della mozione di sfiducia, si tratta di un atto che va annoverato fra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico, il cui svolgimento spetta a quest'ultimo; ruolo che muove dall'approvazione del programma governativo e che, attraverso successive specificazioni, integrazioni ed anche modifiche degli orientamenti dettati, si traduce in un apprezzamento continuo e costante dell'attivita' svolta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte