Sentenza 7/1996 (ECLI:IT:COST:1996:7)
Massima numero 23831
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  06/12/1995;  Decisione del  06/12/1995
Deposito del 18/01/1996; Pubblicazione in G. U. 24/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  23830


Titolo
SENT. 7/96 B. GOVERNO DELLA REPUBBLICA - APPROVAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA, DA PARTE DEL SENATO, NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DOTT. FILIPPO MANCUSO - SOSTITUZIONE DEL GUARDASIGILLI E CONFERIMENTO DELL'"INTERIM" AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL DOTT. MANCUSO - ASSERITA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL GUARDASIGILLI - SPETTANZA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituire il Ministro nei cui confronti una Camera abbia approvato una mozione di sfiducia, quando questi non si sia dimesso e, pertanto, spettava al Presidente della Repubblica adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto col quale e' stata conferita al medesimo Presidente del Consiglio dei Ministri la titolarita' 'ad interim' del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del Ministro, nei cui confronti il Senato aveva approvato la mozione di sfiducia. Il venir meno della fiducia del Parlamento, presupposto indefettibile per la permanenza in carica del Governo e dei Ministri, da' luogo, per il Governo, all'obbligo di dimissioni, che si configurano come atto dovuto in base ad una regola fondamentale del regime parlamentare: benche' non espressamente previsto, esso discende, oltre che dal principio sancito dal primo comma dell'art. 94 Cost., dall'argomento desumibile a contrario dal quarto comma, secondo il quale <>. Ma poiche' la revoca della fiducia, che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto Parlamento-Governo, non comporta la caducazione dell'atto di nomina, in mancanza delle dimissioni, il Presidente della Repubblica, nell'esercizio dei poteri tipici del ruolo suo proprio di garante della Costituzione, all'esito di un procedimento complesso - attivato dalla presa d'atto della sfiducia espressa dal Parlamento nei confronti del Ministro della giustizia, e su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri -, investito della proposta di sostituzione, solleva il Ministro dall'incarico e provvede alla sua sostituzione in conformita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte