Sentenza 8/1996 (ECLI:IT:COST:1996:8)
Massima numero 22085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  11/01/1996;  Decisione del  11/01/1996
Deposito del 18/01/1996; Pubblicazione in G. U. 24/01/1996
Massime associate alla pronuncia:  22084


Titolo
SENT. 8/96 B. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - CAUSE DI NON PUNIBILITA': ART. 384, COMMA 1, COD. PEN. - PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA ESTENSIONE AL CONVIVENTE DI FATTO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 29 COST. - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 29 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - in quanto la valutazione, differenziatrice del rapporto di convivenza di fatto rispetto al vincolo coniugale, operata dall'art. 29, in quanto punto di vista di principio assunto dalla Costituzione, costituisce criterio vincolante di comprensione e classificazione, e quindi di assimilazione o differenziazione, dei relativi fatti sociali giuridicamente rilevanti. - S. nn. 45/1980, 237/1986, 404/1988, 423/1988, 310/1989. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte