Sentenza 9/1996 (ECLI:IT:COST:1996:9)
Massima numero 22086
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  11/01/1996;  Decisione del  11/01/1996
Deposito del 18/01/1996; Pubblicazione in G. U. 24/01/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 9/96. REGIONI IN GENERE - REGIONE PUGLIA - LEGGI REGIONALI - REITERAZIONE DEL RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 127 COST. - MODIFICHE COMPORTANTI LEGGE "NUOVA" - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Spetta allo Stato e, per esso, al Governo della Repubblica rinviare al Consiglio regionale per il riesame la legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 - recante, fra l'altro, norme in tema di reinquadramento del personale dipendente della regione e di concorso riservato - in quanto la legge regionale riapprovata con modifiche che comportino mutamenti del significato normativo inerenti disposizioni non interessate dalle osservazioni formulate dal Governo in sede di precedente rinvio, va considerata "nuova" ai sensi del procedimento di cui all'art. 127 della Costituzione e, pertanto, soggetta ad un ulteriore rinvio. - Giurisprudenza costante a partire dalle sent. nn. 158/1988 sino alle piu' recenti sentt. nn. 359/1994, 384/1994, 260/1995, 357/1995 e 476/1995, quest'ultima avente ad oggetto la medesima legge della Regione Puglia. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte