Sentenza 13/1996 (ECLI:IT:COST:1996:13)
Massima numero 22140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
22/01/1996; Decisione del
22/01/1996
Deposito del 29/01/1996; Pubblicazione in G. U. 07/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
22141
Titolo
SENT. 13/96 A. SICUREZZA PUBBLICA - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - MODALITA' DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI - PRESCRIZIONI - INOSSERVANZA - DEPENALIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ANALOGHE VIOLAZIONI COMPIUTE DAI COMMERCIANTI DI OGGETTI PREZIOSI (NUOVI) - LAMENTATA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA PRIVATA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 41 COST. - SENT. N. 121 DEL 1963 - LIMITAZIONE DELLA NOZIONE DI "COSE PREZIOSE" AGLI OGGETTI NUOVI - NON RIGOROSA LETTURA DELLA NORMA INVOCATA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - RAGIONEVOLEZZA DEI CONTROLLI DIRETTI A PREVENIRE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO - INFONDATEZZA.
SENT. 13/96 A. SICUREZZA PUBBLICA - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - MODALITA' DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI - PRESCRIZIONI - INOSSERVANZA - DEPENALIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ANALOGHE VIOLAZIONI COMPIUTE DAI COMMERCIANTI DI OGGETTI PREZIOSI (NUOVI) - LAMENTATA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA PRIVATA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 41 COST. - SENT. N. 121 DEL 1963 - LIMITAZIONE DELLA NOZIONE DI "COSE PREZIOSE" AGLI OGGETTI NUOVI - NON RIGOROSA LETTURA DELLA NORMA INVOCATA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - RAGIONEVOLEZZA DEI CONTROLLI DIRETTI A PREVENIRE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO - INFONDATEZZA.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 17-bis, comma terzo, del t.u.l.p.s., nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del medesimo t.u. - che impone, tra l'altro, di compiere operazioni solo con persone provviste di documento di riconoscimento e di trascriverne le generalita' su un registro obbligatorio delle operazioni - con riguardo alle attivita' di commercio di cose antiche o usate previste dall'art. 126. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 128 del t.u.l.p.s. relativamente alle sole operazioni su oggetti preziosi nuovi, la cosa preziosa non piu' nuova, nel senso chiarito nella motivazione della sentenza n. 121 del 1963, rientra nel novero delle cose usate, per le quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze teleologiche alla base dell'art. 128 medesimo, la repressione penale delle violazioni. La lamentata disparita' di trattamento rispetto alle stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti il commercio di oggetti preziosi (nuovi) muove quindi da una lettura non rigorosa della norma assunta a 'tertium comparationis', perche' gli obblighi posti dalla disposizione denunciata si giustificano soltanto nei confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi comprese le cose preziose usate), mentre, con riguardo all'art. 41 Cost., attese le finalita' di pubblica sicurezza a fondamento della norma impugnata, non e' irragionevole un sistema di controlli diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 128 t.u.l.p.s. limitatamente al commercio di oggetti preziosi nuovi e nozione di "cosa preziosa" nuova, S. n. 121 del 1963. red.: A. Greco
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 17-bis, comma terzo, del t.u.l.p.s., nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del medesimo t.u. - che impone, tra l'altro, di compiere operazioni solo con persone provviste di documento di riconoscimento e di trascriverne le generalita' su un registro obbligatorio delle operazioni - con riguardo alle attivita' di commercio di cose antiche o usate previste dall'art. 126. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 128 del t.u.l.p.s. relativamente alle sole operazioni su oggetti preziosi nuovi, la cosa preziosa non piu' nuova, nel senso chiarito nella motivazione della sentenza n. 121 del 1963, rientra nel novero delle cose usate, per le quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze teleologiche alla base dell'art. 128 medesimo, la repressione penale delle violazioni. La lamentata disparita' di trattamento rispetto alle stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti il commercio di oggetti preziosi (nuovi) muove quindi da una lettura non rigorosa della norma assunta a 'tertium comparationis', perche' gli obblighi posti dalla disposizione denunciata si giustificano soltanto nei confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi comprese le cose preziose usate), mentre, con riguardo all'art. 41 Cost., attese le finalita' di pubblica sicurezza a fondamento della norma impugnata, non e' irragionevole un sistema di controlli diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 128 t.u.l.p.s. limitatamente al commercio di oggetti preziosi nuovi e nozione di "cosa preziosa" nuova, S. n. 121 del 1963. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte