Sentenza 13/1996 (ECLI:IT:COST:1996:13)
Massima numero 22141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
22/01/1996; Decisione del
22/01/1996
Deposito del 29/01/1996; Pubblicazione in G. U. 07/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
22140
Titolo
SENT. 13/96 B. DEPENALIZZAZIONE - COMMERCIO NON AUTORIZZATO DI COSE PREZIOSE - OMESSA PREVISIONE - COMMERCIO NON AUTORIZZATO DI COSE ANTICHE USATE - INTERVENUTA DEPENALIZZAZIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 41 COST. - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA.
SENT. 13/96 B. DEPENALIZZAZIONE - COMMERCIO NON AUTORIZZATO DI COSE PREZIOSE - OMESSA PREVISIONE - COMMERCIO NON AUTORIZZATO DI COSE ANTICHE USATE - INTERVENUTA DEPENALIZZAZIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 41 COST. - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 705 cod. pen. e 13 d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 cod. pen. - relativo al commercio clandestino di cose antiche - e non anche l'art. 705 dello stesso codice. La scelta legislativa di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate e' espressione di un giudizio di valore non arbitrario, reso palese gia' dalla semplice comparazione della piu' severa sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 cod. pen. rispetto alla piu' tenue pena, solo pecuniaria, prevista invece dall'abrogato art. 706 cod. pen.. red.: A. Greco
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 705 cod. pen. e 13 d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 cod. pen. - relativo al commercio clandestino di cose antiche - e non anche l'art. 705 dello stesso codice. La scelta legislativa di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate e' espressione di un giudizio di valore non arbitrario, reso palese gia' dalla semplice comparazione della piu' severa sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 cod. pen. rispetto alla piu' tenue pena, solo pecuniaria, prevista invece dall'abrogato art. 706 cod. pen.. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte