Sentenza 14/1996 (ECLI:IT:COST:1996:14)
Massima numero 22133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  22/01/1996;  Decisione del  22/01/1996
Deposito del 29/01/1996; Pubblicazione in G. U. 07/02/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 14/96. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TUTELA DEL PAESAGGIO - INTERVENTO DI CEDUAZIONE BOSCHIVA IN ZONA PAESAGGISTICAMENTE VINCOLATA (NELLA SPECIE: SPONDA DI FIUME) - PREVISTO ESONERO, CON NORMATIVA REGIONALE, DELLA NECESSITA' DELLA AUTORIZZAZIONE PAESISTICA PER GLI INTERVENTI 'DE QUIBUS' IN DIFFORMITA' DALLA NORMATIVA STATALE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 COMMA 2 E 116 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 Cost. - in relazione all'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (quale risulta dalle integrazioni introdotte dal d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. con mod. nella l. 8 agosto 1985 n. 431) ed all'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 10, lett. b.), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52 (aggiunto dall'art. 23, comma 2, l. reg. 14 luglio 1992 n. 19) - il quale prevede che non sono soggette all'autorizzazione richiesta nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva - nella parte in cui consentirebbe il taglio colturale, con la sola autorizzazione forestale e senza l'autorizzazione paesaggistica, anche nei boschi insistenti su territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in quanto, postoche' l'interesse paesaggistico e quello forestale si implicano e si integrano reciprocamente, tendendo entrambi alla conservazione nel tempo ed alla complessiva integrita' dei boschi, l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 deve essere correttamente interpretato nel senso che, al fine della realizzazione dei predetti interessi, il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possono essere compiute con autorizzazione forestale senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesistica. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 82  

legge  29/07/1939  n. 1497  art. 7