Sentenza 15/1996 (ECLI:IT:COST:1996:15)
Massima numero 22130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/01/1996; Decisione del
22/01/1996
Deposito del 29/01/1996; Pubblicazione in G. U. 07/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 15/96. MINORANZE LINGUISTICHE - PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - CITTADINO ITALIANO APPARTENENTE ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - FACOLTA' DI USARE LA LINGUA MATERNA - DIRITTO ALLA TRADUZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10 COST. E 3 STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMPATIBILITA' DI TALE FACOLTA' CON LA PRESCRIZIONE DELL'ITALIANO QUALE LINGUA UFFICIALE DEL PROCESSO CIVILE - TUTELA MINIMA VIGENTE IN DIFETTO DI PREVISIONI SPECIFICHE - TRATTATO DI OSIMO, ART. 8 - NON FONDATEZZA.
SENT. 15/96. MINORANZE LINGUISTICHE - PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - CITTADINO ITALIANO APPARTENENTE ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - FACOLTA' DI USARE LA LINGUA MATERNA - DIRITTO ALLA TRADUZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10 COST. E 3 STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMPATIBILITA' DI TALE FACOLTA' CON LA PRESCRIZIONE DELL'ITALIANO QUALE LINGUA UFFICIALE DEL PROCESSO CIVILE - TUTELA MINIMA VIGENTE IN DIFETTO DI PREVISIONI SPECIFICHE - TRATTATO DI OSIMO, ART. 8 - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonche' di ricevere gli atti dell'Autorita' giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perche', invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalita' in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, cosi' come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identita' culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorita' giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. - Sulla tutela della minoranza slovena, v. sentt. n. 14/1965, 28/1982 e 62/1992. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonche' di ricevere gli atti dell'Autorita' giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perche', invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalita' in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, cosi' come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identita' culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorita' giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. - Sulla tutela della minoranza slovena, v. sentt. n. 14/1965, 28/1982 e 62/1992. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 10
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 3
Altri parametri e norme interposte