Sentenza 16/1996 (ECLI:IT:COST:1996:16)
Massima numero 22224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/01/1996;  Decisione del  22/01/1996
Deposito del 29/01/1996; Pubblicazione in G. U. 07/02/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 16/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI PORTUALI - ACCERTATA INIDONEITA' PERMANENTE AL LAVORO PORTUALE (ART. 156 REG. COD. NAV.) - CANCELLAZIONE DAI REGISTRI - RICONOSCIMENTO PENSIONE DI INVALIDITA' - INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI - ART. 3 COST. - ABOLIZIONE DELLE COMPAGNIE PORTUALI - SOTTOPOSIZIONE DEI LAVORATORI PORTUALI AL REGIME PREVIDENZIALE ORDINARIO - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN ATTO - ADDOSSAMENTO DELL'ONERE FINANZIARIO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI - TEMPORANEITA' DELLA MISURA - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dall'art. 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui riconosce ai lavoratori portuali gia' cancellati dai registri per inidoneita' permanente al lavoro portuale, accertata ai sensi dell'art. 156 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), il diritto alla pensione ordinaria di inabilita', indipendentemente dalla condizione di "assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa" prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 per tutti gli altri lavoratori, in quanto tale disciplina di favore, nel conservare ai lavoratori portuali gia' cancellati dai registri un trattamento di cui fruivano in virtu' della legislazione precedente, benche' non possa giustificarsi sulla base dell'invocata "conservazione di diritti acquisiti tutelati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione", tuttavia, poiche' mira ad evitare a questa categoria di lavoratori gli effetti negativi della complessa riforma che ha abolito le compagnie portuali trasformandole in societa' regolate dal codice civile, con conseguente passaggio dei lavoratori soci o dipendenti di esse al diritto comune dei rapporti di lavoro privati e dei connessi rapporti previdenziali, trae fondamento dal principio di razionalita'-equita' che vieta l'applicazione immediata a trattamenti pensionistici in atto di uno 'ius superveniens' che ne abbasserebbe repentinamente l'entita' in misura rilevante, tanto piu' che si tratta di una disciplina a carattere transitorio, applicabile soltanto ai lavoratori cancellati dai registri per inabilita' al lavoro portuale ai sensi dell'art. 156 del regolamento marittimo, e, quindi, anteriormente al 19 marzo 1995, data di abrogazione di tale articolo, con conseguente successiva soggezione dei lavoratori portuali al regime generale della legge n. 222 del 1984, e che, inoltre, il relativo onere non grava sulla gestione dell'assicurazione generale per l'invalidita' e la vecchiaia (come previsto nell'originaria disciplina, di dubbia legittimita' costituzionale, della legge n. 84 del 1994), bensi', per effetto dell'art. 1, comma 5 del decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, riprodotto in una serie di decreti successivi fino all'attuale decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, in corso di conversione, sulla gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, finanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato. - v. S. n. 240/1994. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte