Sentenza 17/1996 (ECLI:IT:COST:1996:17)
Massima numero 22134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/01/1996;  Decisione del  22/01/1996
Deposito del 29/01/1996; Pubblicazione in G. U. 07/02/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 17/96. IMPIEGO PUBBLICO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA SUPERIORE CON DIRITTO AL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO - ABROGAZIONE DELLA NORMA CHE LO PREVEDEVA (ART. 4, COMMI DECIMO, UNDICESIMO E DODICESIMO, LEGGE N. 312/1980) - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 COST. - CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DELLA DELEGA (ART. 2, PUNTO 4) E 7), L. N. 421/1992 - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 76 e 77 della Costituzione dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che abroga l'art. 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la possibilita', ivi prevista, per i dipendenti che avessero svolto per almeno cinque anni mansioni corrispondenti a una qualifica superiore a quella di appartenenza, di ottenere, a domanda e previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, l'inquadramento nella nuova qualifica funzionale mediante prove selettive intese ad accertare il possesso della relativa professionalita', poiche' la norma abrogatrice impugnata configura un coerente svolgimento dei principi espressi dalla delega, non tanto nel richiamato punto o) dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992 - concernente gli automatismi legali incidenti sui soli trattamenti economici, la cui abrogazione e' autorizzata al diverso fine di un controllo globale di tali trattamenti da parte della contrattazione collettiva - quanto, piuttosto, con riferimento alla direttiva espressa nel punto n) del medesimo art. 2, la quale esclude, in deroga all'art. 2103 cod. civ., che alla permanenza del lavoratore nelle mansioni superiori oltre il limite di tempo fissato dalla legge possa essere collegata l'attribuzione del "diritto all'assegnazione definitiva delle stesse", cosi' come configurato nella disciplina di cui si censura l'abrogazione, nonche' con riguardo alla direttiva, contenuta nel punto t), di razionalizzazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, e, in particolare, delle procedure e dei tempi di svolgimento dei concorsi, ove si considerino le conseguenze pratiche irrazionali prodotte dalla disciplina abrogata. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2  punto n)

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2  punto o)

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2  punto t)