Ordinanza 18/1996 (ECLI:IT:COST:1996:18)
Massima numero 22135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
22/01/1996; Decisione del
22/01/1996
Deposito del 29/01/1996; Pubblicazione in G. U. 07/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 18/96. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - CONFISCA DI BENI DI CUI IL CONDANNATO PER PARTICOLARI REATI NON PUO' GIUSTIFICARE LA PROVENIENZA - SEQUESTRO PREVENTIVO DISPOSTO IN CORSO DI PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE PER IL REATO PRESUPPOSTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, 27, SECONDO COMMA, 42 E 97 COST. - STRUMENTALITA' DEL SEQUESTRO ALLA CONFISCA - IDENTITA' DEI PRESUPPOSTI - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 18/96. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - CONFISCA DI BENI DI CUI IL CONDANNATO PER PARTICOLARI REATI NON PUO' GIUSTIFICARE LA PROVENIENZA - SEQUESTRO PREVENTIVO DISPOSTO IN CORSO DI PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE PER IL REATO PRESUPPOSTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, 27, SECONDO COMMA, 42 E 97 COST. - STRUMENTALITA' DEL SEQUESTRO ALLA CONFISCA - IDENTITA' DEI PRESUPPOSTI - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (inserito dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata, prevedendo il sequestro preventivo delle cose di cui e' consentita la confisca nei precedenti commi 1 e 2 in danno delle persone sottoposte a procedimento penale per i reati ivi indicati, svincolerebbe la misura cautelare in oggetto tanto dell'accertamento del reato presupposto (richiesto come condizione per l'applicazione della confisca, dai commi 1 e 2 dell'art. 12 sexies introdotto a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12 quinquies disposta con la sent. n. 48/1994), tanto dalla "immediata correlazione" tra beni e reato, costituente l'ordinaria condizione di legittimita' del sequestro, in quanto, essendo il sequestro preventivo in esame destinato ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca previsto dalla stessa norma, il fatto che il legislatore abbia ivi non irragionevolmente previsto, ai fini della confisca, un nesso di pertinenzialita' tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultano di valore sproporzionato rispetto al suo reddito o alla sua attivita' economica, fa si' che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e omessa giustificazione della provenienza dei beni costituisca, altrettanto non irragionevolmente, il parametro di legittimita' del sequestro previsto dall'art. 12 sexies impugnato, di cui, peraltro, la sent. n. 48 del 1994 ha gia' affermato la non contrarieta' ai principi di uguaglianza, al diritto di difesa e al diritto di proprieta'. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (inserito dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata, prevedendo il sequestro preventivo delle cose di cui e' consentita la confisca nei precedenti commi 1 e 2 in danno delle persone sottoposte a procedimento penale per i reati ivi indicati, svincolerebbe la misura cautelare in oggetto tanto dell'accertamento del reato presupposto (richiesto come condizione per l'applicazione della confisca, dai commi 1 e 2 dell'art. 12 sexies introdotto a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 12 quinquies disposta con la sent. n. 48/1994), tanto dalla "immediata correlazione" tra beni e reato, costituente l'ordinaria condizione di legittimita' del sequestro, in quanto, essendo il sequestro preventivo in esame destinato ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca previsto dalla stessa norma, il fatto che il legislatore abbia ivi non irragionevolmente previsto, ai fini della confisca, un nesso di pertinenzialita' tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultano di valore sproporzionato rispetto al suo reddito o alla sua attivita' economica, fa si' che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e omessa giustificazione della provenienza dei beni costituisca, altrettanto non irragionevolmente, il parametro di legittimita' del sequestro previsto dall'art. 12 sexies impugnato, di cui, peraltro, la sent. n. 48 del 1994 ha gia' affermato la non contrarieta' ai principi di uguaglianza, al diritto di difesa e al diritto di proprieta'. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte