Sentenza 20/1996 (ECLI:IT:COST:1996:20)
Massima numero 23006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
24/01/1996; Decisione del
24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 20/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA - RISCATTO DEI PERIODI CORRISPONDENTI ALLA DURATA DEGLI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMI UNIVERSITARI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI DIPLOMA DI LAUREA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.
ORD. 20/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA - RISCATTO DEI PERIODI CORRISPONDENTI ALLA DURATA DEGLI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMI UNIVERSITARI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI DIPLOMA DI LAUREA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.
Testo
Poiche' il diniego della riscattabilita', ai fini del trattamento previdenziale, degli anni occorsi per il conseguimento di un diploma universitario concreterebbe sia una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il riscatto dei corsi di laurea e poiche' il ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa e' dovuto alla necessita' di acquisire la preparazione professionale richiesta per l'attivita' lavorativa, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attivita' (fattispecie relativa al possesso del diploma universitario in statistica). - Per analoghe dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, v. sentt. nn. 208 del 1995, 275, 209 e 178 del 1993, 27 e 26 del 1992, 280, 257 e 133 del 1991, 535, 426 e 104 del 1990, 163 del 1989, 1016, 765 e 44 del 1988, 46 del 1986 e 128 del 1981). red.: S. Petitti
Poiche' il diniego della riscattabilita', ai fini del trattamento previdenziale, degli anni occorsi per il conseguimento di un diploma universitario concreterebbe sia una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il riscatto dei corsi di laurea e poiche' il ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa e' dovuto alla necessita' di acquisire la preparazione professionale richiesta per l'attivita' lavorativa, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attivita' (fattispecie relativa al possesso del diploma universitario in statistica). - Per analoghe dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, v. sentt. nn. 208 del 1995, 275, 209 e 178 del 1993, 27 e 26 del 1992, 280, 257 e 133 del 1991, 535, 426 e 104 del 1990, 163 del 1989, 1016, 765 e 44 del 1988, 46 del 1986 e 128 del 1981). red.: S. Petitti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte