Sentenza 21/1996 (ECLI:IT:COST:1996:21)
Massima numero 22137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/01/1996; Decisione del
24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
22138
Titolo
SENT. 21/96 A. TRIBUTI IN GENERE - I.S.I. (IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE) - DETERMINAZIONE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE CALCOLATO SECONDO LE NUOVE TARIFFE D'ESTIMO - POSSIBILITA' PER I CONTRIBUENTI DI RECUPERARE SOLO SUCCESSIVAMENTE (IN FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA) GLI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL'APPLICAZIONE DI NUOVE TARIFFE MENO ONEROSE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 53 COST. - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 21/96 A. TRIBUTI IN GENERE - I.S.I. (IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE) - DETERMINAZIONE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE CALCOLATO SECONDO LE NUOVE TARIFFE D'ESTIMO - POSSIBILITA' PER I CONTRIBUENTI DI RECUPERARE SOLO SUCCESSIVAMENTE (IN FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA) GLI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL'APPLICAZIONE DI NUOVE TARIFFE MENO ONEROSE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 53 COST. - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992, n. 359 - che istituisce (comma 1) un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, fissandone (comma 3) l'aliquota nella misure del due per mille del valore, costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - sollevata con riferimento agli artt. 3, 53 e 24 Cost. (sotto il profilo della pretesa reintroduzione del principio del 'solve et repete' e della mancata previsione degli interessi su quanto eventualmente pagato in eccedenza dal contribuente), in quanto la censura investe non gia' la disposizione denunciata, bensi' l'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella l. 24 marzo 1993, n. 75. - S. n. 263/1994. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992, n. 359 - che istituisce (comma 1) un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, fissandone (comma 3) l'aliquota nella misure del due per mille del valore, costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - sollevata con riferimento agli artt. 3, 53 e 24 Cost. (sotto il profilo della pretesa reintroduzione del principio del 'solve et repete' e della mancata previsione degli interessi su quanto eventualmente pagato in eccedenza dal contribuente), in quanto la censura investe non gia' la disposizione denunciata, bensi' l'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella l. 24 marzo 1993, n. 75. - S. n. 263/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte