Sentenza 21/1996 (ECLI:IT:COST:1996:21)
Massima numero 22138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  24/01/1996;  Decisione del  24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:  22137


Titolo
SENT. 21/96 B. TRIBUTI IN GENERE - I.S.I. (IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE) - DETERMINAZIONE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE CALCOLATO SECONDO LE NUOVE TARIFFE D'ESTIMO - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEI CITTADINI IN POSSESSO DI BENI IMMOBILI RISPETTO AI CITTADINI POSSESSORI DI PATRIMONI DI ALTRA NATURA (ES. MOBILIARI) - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DELLA PROGRESSIVITA' - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI PROPRIETA' PER IL CARATTERE ABLATORIO DELL'IMPOSTA - INFONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 53 e 42 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992, n. 359 - che istituisce (comma 1) un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, fissandone (comma 3) l'aliquota nella misura del due per mille del valore, costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - in quanto: sotto il profilo del preteso trattamento discriminatorio tra possessori di immobili e possessori di patrimoni di altra natura, la disposizione denunziata, nell'ambito di piu' ampie misure di correzione della finanza pubblica, coinvolge in tali obbiettivi di risanamento del bilancio dello Stato non solo i patrimoni immobiliari ma anche quelli rappresentati dalle liquidita' finanziarie; sotto il profilo della pretesa violazione dei principi della capacita' contributiva e della progressivita', in primo luogo, il principio di progressivita' si riferisce all'ordinamento tributario nel suo complesso e non alla singola imposta, riguardando le imposte personali e non quelle reali, come l'I.S.I., e, in secondo luogo - postoche' non e' irragionevole l'imposizione basata sulle rendite catastali, anche se esse non coincidono con il reddito effettivamente percepito, essendo la capacita' contributiva rivelata non solo dal reddito, ma anche dall'attitudine del bene a produrlo - il sistema catastale ai fini del meccanismo di tassazione previsto per l'I.S.I. rileva non in quanto indicativo di un reddito, bensi' quale strumento per risalire al valore del bene, cui e' commisurata l'imposta; sotto il profilo dei pretesi effetti "ablatori" derivanti dall'applicazione dell'imposta medesima, questa costituisce un tributo la cui istituzione aveva il fine di reperire mezzi per il bilancio dello Stato in una situazione economica di notevole gravita' e la cui disciplina implica il suo oggettivo collegamento ad un concreto presupposto impositivo. - S. nn. 134/1982 e 143/1982; 574/1988; 42/1992; 263/1994; 16/1965, 143/1995 e 309/1995; O. n. 556/1987. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte