Sentenza 22/1996 (ECLI:IT:COST:1996:22)
Massima numero 22139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
24/01/1996; Decisione del
24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 22/96. IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER ESPLETAMENTO DI MANDATO PARLAMENTARE - DIVIETO DI CUMULO FRA INDENNITA' PARLAMENTARE E RETRIBUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 e 36 COST. - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INFONDATEZZA.
SENT. 22/96. IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER ESPLETAMENTO DI MANDATO PARLAMENTARE - DIVIETO DI CUMULO FRA INDENNITA' PARLAMENTARE E RETRIBUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 e 36 COST. - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 33 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (secondo cui "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato parlamentare") e dell'art. 22, comma trentotto, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (che, interpretando autenticamente la richiamata disposizione, ne ha dichiarato la "applicabilita' anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto"), in relazione all'art. 13 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (nella parte in cui riconosce ai professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare la "possibilita' di svolgere ... conferenze ... lezioni ... attivita' seminariali ... di ricerca"): sia perche' (con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.) la mera "possibilita'" prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 - rimessa alla discrezionalita' del docente parlamentare - si risolve, agli effetti del trattamento economico, in un dato normativo non significante in termini di diversificazione della posizione del professore universitario rispetto a quella di ogni altro pubblico impiegato, tenuto anche conto, per un verso, che la garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. non esclude la legittimita' di prestazioni volontarie senza previsione di compenso, e, per l'altro, che la esclusione della corresponsione degli assegni e' frutto di una libera opzione dell'interessato in favore dell'indennita' parlamentare; sia perche' (con riferimento all'art. 33 Cost.) la prevista facolta' di esercitare le attivita' di cui all'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 costituisce, non gia' una menomazione, ma una espressione dell'autonomia garantita dall'art. 33 alla istituzione universitaria, quale diritto riconosciuto al docente di svolgere, nell'ambito di tale autonomia, la sua liberta' di ricercatore e di didatta; sia, infine, perche' (con riferimento all'art. 76 Cost.) la riferibilita' anche ai professori universitari del divieto di cumulo tra indennita' parlamentare e retribuzione emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della legge di delegazione (art. 2 l. n. 421 del 1992) ed e' confermata dall'andamento dei lavori preparatori. - S. nn. 51/1966, 141/1974, 41/1977, 145/1985 e 158/1985. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 33 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (secondo cui "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato parlamentare") e dell'art. 22, comma trentotto, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (che, interpretando autenticamente la richiamata disposizione, ne ha dichiarato la "applicabilita' anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto"), in relazione all'art. 13 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (nella parte in cui riconosce ai professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare la "possibilita' di svolgere ... conferenze ... lezioni ... attivita' seminariali ... di ricerca"): sia perche' (con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.) la mera "possibilita'" prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 - rimessa alla discrezionalita' del docente parlamentare - si risolve, agli effetti del trattamento economico, in un dato normativo non significante in termini di diversificazione della posizione del professore universitario rispetto a quella di ogni altro pubblico impiegato, tenuto anche conto, per un verso, che la garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. non esclude la legittimita' di prestazioni volontarie senza previsione di compenso, e, per l'altro, che la esclusione della corresponsione degli assegni e' frutto di una libera opzione dell'interessato in favore dell'indennita' parlamentare; sia perche' (con riferimento all'art. 33 Cost.) la prevista facolta' di esercitare le attivita' di cui all'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 costituisce, non gia' una menomazione, ma una espressione dell'autonomia garantita dall'art. 33 alla istituzione universitaria, quale diritto riconosciuto al docente di svolgere, nell'ambito di tale autonomia, la sua liberta' di ricercatore e di didatta; sia, infine, perche' (con riferimento all'art. 76 Cost.) la riferibilita' anche ai professori universitari del divieto di cumulo tra indennita' parlamentare e retribuzione emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della legge di delegazione (art. 2 l. n. 421 del 1992) ed e' confermata dall'andamento dei lavori preparatori. - S. nn. 51/1966, 141/1974, 41/1977, 145/1985 e 158/1985. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2