Sentenza 23/1996 (ECLI:IT:COST:1996:23)
Massima numero 22142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
24/01/1996; Decisione del
24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 23/96. MINORI - FIGLI NATURALI - ASSEGNO ALIMENTARE A CARICO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO - DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE DEI MINORENNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE ORDINARIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI A DANNO DEI FIGLI NATURALI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 30 COST. - COMPETENZA IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - NON PERTINENZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - NATURA DEL GIUDIZIO PER LA REVISIONE DELL'ASSEGNO - PROCEDIMENTO CONTENZIOSO "TRA I GENITORI" NON COINVOLGENTE PIU' DIRETTAMENTE IL MINORE - INFONDATEZZA.
SENT. 23/96. MINORI - FIGLI NATURALI - ASSEGNO ALIMENTARE A CARICO DEL GENITORE NON AFFIDATARIO - DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE DEI MINORENNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE ORDINARIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI A DANNO DEI FIGLI NATURALI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 30 COST. - COMPETENZA IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - NON PERTINENZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - NATURA DEL GIUDIZIO PER LA REVISIONE DELL'ASSEGNO - PROCEDIMENTO CONTENZIOSO "TRA I GENITORI" NON COINVOLGENTE PIU' DIRETTAMENTE IL MINORE - INFONDATEZZA.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, nell'attribuire al Tribunale dei minorenni la competenza in ordine alle controversie relative all'affidamento dei figli minori naturali, assegnano non al medesimo giudice, ma al Tribunale ordinario, la competenza ad adottare i provvedimenti tanto di determinazione che di adeguamento dell'assegno alimentare a carico del genitore non affidatario. Infatti, l'attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie concernenti l'adeguamento dell'assegno - termini in cui va circoscritta la questione, in quanto il giudizio 'a quo' ha ad oggetto l'adeguamento successivo, e non la determinazione dell'assegno alimentare contestuale all'affidamento del figlio naturale - trova la sua intrinseca e ragionevole giustificazione nel fatto che la lite e' un procedimento contenzioso "tra i genitori": esso non coinvolge piu' direttamente il minore, bensi' due soggetti maggiorenni, ed ha come 'causa petendi' la comune qualita' di genitori e come 'petitum' la determinazione del contributo che l'uno deve versare all'altro. L'attribuzione al Tribunale ordinario di una competenza unitaria in materia per i figli legittimi discende invero dal carattere necessariamente unitario di quel processo, che coinvolge il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra i coniugi che relativamente al mantenimento della prole. red.: A. Greco
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, nell'attribuire al Tribunale dei minorenni la competenza in ordine alle controversie relative all'affidamento dei figli minori naturali, assegnano non al medesimo giudice, ma al Tribunale ordinario, la competenza ad adottare i provvedimenti tanto di determinazione che di adeguamento dell'assegno alimentare a carico del genitore non affidatario. Infatti, l'attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie concernenti l'adeguamento dell'assegno - termini in cui va circoscritta la questione, in quanto il giudizio 'a quo' ha ad oggetto l'adeguamento successivo, e non la determinazione dell'assegno alimentare contestuale all'affidamento del figlio naturale - trova la sua intrinseca e ragionevole giustificazione nel fatto che la lite e' un procedimento contenzioso "tra i genitori": esso non coinvolge piu' direttamente il minore, bensi' due soggetti maggiorenni, ed ha come 'causa petendi' la comune qualita' di genitori e come 'petitum' la determinazione del contributo che l'uno deve versare all'altro. L'attribuzione al Tribunale ordinario di una competenza unitaria in materia per i figli legittimi discende invero dal carattere necessariamente unitario di quel processo, che coinvolge il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra i coniugi che relativamente al mantenimento della prole. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte