Ordinanza 24/1996 (ECLI:IT:COST:1996:24)
Massima numero 22132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
24/01/1996; Decisione del
24/01/1996
Deposito del 05/02/1996; Pubblicazione in G. U. 14/02/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 24/96. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL G.I.P. - MANCATA CONDIVISIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - ADEMPIMENTO - CONSEGUENTE FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DINANZI AL MEDESIMO G.I.P. - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' DI TALE GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 76 E 77 COST.. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 24/96. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL G.I.P. - MANCATA CONDIVISIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - ADEMPIMENTO - CONSEGUENTE FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DINANZI AL MEDESIMO G.I.P. - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' DI TALE GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 76 E 77 COST.. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. Peraltro, l'elemento di novita', sulla base del quale il giudice 'a quo' ripropone la questione, non puo' portare a conclusioni diverse, dato che la valutazione sul contenuto dell'accusa compiuta dal giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione, non comporta una valutazione sul merito della responsabilita' dell'imputato nella decisione conclusiva presa all'esito dell' udienza preliminare. - S. nn. 401/1991, 502/1991, 124/1992; cfr., altresi', S. n. 64/1991 nonche' S. n. 448/1995. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. Peraltro, l'elemento di novita', sulla base del quale il giudice 'a quo' ripropone la questione, non puo' portare a conclusioni diverse, dato che la valutazione sul contenuto dell'accusa compiuta dal giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui disponga che il pubblico ministero formuli l'imputazione, non comporta una valutazione sul merito della responsabilita' dell'imputato nella decisione conclusiva presa all'esito dell' udienza preliminare. - S. nn. 401/1991, 502/1991, 124/1992; cfr., altresi', S. n. 64/1991 nonche' S. n. 448/1995. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 67